Art. 25 · Procedimenti di follow-up da parte delle entità responsabili della riscossione

Art. 25

Procedimenti di follow-up da parte delle entità responsabili della riscossione

In vigore dal 19 mar 2019
Procedimenti di follow-up da parte delle entità responsabili della riscossione 1.   Lo Stato membro nel cui territorio si è verificato il mancato pagamento di un pedaggio stradale può fornire all'entità responsabile della riscossione del pedaggio i dati ottenuti mediante la procedura di cui all', paragrafo 1, solo se sono soddisfatte le condizioni seguenti: a) i dati trasferiti sono limitati a quanto necessario a tale entità affinché ottenga il pedaggio stradale dovuto; b) la procedura per l'ottenimento del pedaggio stradale dovuto è conforme alla procedura di cui all'; c) l'entità interessata è responsabile dell'espletamento di tale procedura; e d) il rispetto dell'ordine di pagamento emesso dall'entità che riceve i dati pone fine al mancato pagamento di un pedaggio stradale. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché i dati forniti all'entità responsabile siano utilizzati al solo scopo di ottenere il pedaggio stradale dovuto e siano immediatamente cancellati una volta pagato il pedaggio stradale o, se il mancato pagamento persiste, entro un termine ragionevole, stabilito dallo Stato membro, dopo il trasferimento dei dati.
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