Art. 23 · Procedura per lo scambio di informazioni fra Stati membri

Art. 23

Procedura per lo scambio di informazioni fra Stati membri

In vigore dal 19 mar 2019
Procedura per lo scambio di informazioni fra Stati membri 1.   Per consentire l'identificazione del veicolo e del relativo proprietario o intestatario in merito al quale è stato accertato il mancato pagamento di un pedaggio stradale, ciascuno Stato membro autorizza soltanto i punti di contatto nazionali degli altri Stati membri ad accedere ai seguenti dati nazionali di immatricolazione dei veicoli, con la facoltà di effettuare ricerche automatizzate su: a) i dati relativi ai veicoli; e b) i dati relativi ai proprietari o agli intestatari dei veicoli. I dati di cui alle lettere a) e b) che sono necessari per effettuare una ricerca automatizzata devono essere conformi all'allegato I. 2.   Ai fini dello scambio dei dati di cui al paragrafo 1, ogni Stato membro designa un punto di contatto nazionale. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che lo scambio di informazioni tra Stati membri si svolga solo tra i punti di contatto nazionali. Le competenze dei punti di contatto nazionali sono disciplinate dal diritto applicabile dello Stato membro interessato. In tale processo di scambio dei dati deve prestarsi particolare attenzione a una protezione adeguata dei dati personali. 3.   Nell'effettuare una ricerca automatizzata in forma di richiesta, il punto di contatto nazionale dello Stato membro nel cui territorio si è verificato il mancato pagamento di un pedaggio stradale utilizza un numero completo di immatricolazione. Tali ricerche automatizzate sono effettuate in conformità alle procedure di cui all'allegato, capo 3, punti 2 e 3, della decisione 2008/616/GAI (16) del Consiglio e ai requisiti dell'allegato II della presente direttiva. Lo Stato membro nel cui territorio si è verificato il mancato pagamento di un pedaggio stradale utilizza i dati ottenuti al fine di stabilire la responsabilità personale del mancato pagamento del pedaggio. 4.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che lo scambio di informazioni sia effettuato mediante l'applicazione software del sistema europeo d'informazione sui veicoli e le patenti di guida (EUCARIS) e versioni modificate di tale software, in conformità all'allegato I della presente direttiva e all'allegato, capo 3, punti 2 e 3, della decisione 2008/616/GAI. 5.   Ciascuno Stato membro si fa carico delle spese da esso sostenute per la gestione, l'utilizzo e la manutenzione delle applicazioni software di cui al paragrafo 4.
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