Art. 19 · Organismi notificati

Art. 19

Organismi notificati

In vigore dal 19 mar 2019
Organismi notificati 1.   Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi incaricati di eseguire o controllare la procedura di valutazione della conformità alle specifiche o dell'idoneità all'uso di cui all'atto previsto dall', paragrafo 8, indicando per ciascuno di essi il settore di competenza e il numero di identificazione precedentemente ottenuto dalla Commissione. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea l'elenco degli organismi, i loro numeri di identificazione e settori di competenza e tiene tale elenco aggiornato. 2.   Gli Stati membri applicano i criteri di cui agli atti delegati di cui al paragrafo 5 per la valutazione degli organismi da notificare. Gli organismi che soddisfano i criteri di valutazione previsti nelle norme europee pertinenti sono considerati conformi ai criteri suddetti. 3.   Uno Stato membro revoca l'autorizzazione a un organismo notificato che non risulta più conforme ai criteri di cui agli atti delegati di cui al paragrafo 5 del presente articolo. Esso ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri. 4.   Se uno Stato membro o la Commissione ritengono che un organismo notificato da un altro Stato membro non soddisfi i criteri di cui agli atti delegati di cui al paragrafo 5 del presente articolo, è interpellato il comitato telepedaggio di cui all', paragrafo 1, che rende noto il suo parere entro tre mesi. In base al parere di tale comitato, la Commissione informa lo Stato membro che ha notificato l'organismo in questione delle modifiche necessarie affinché l'organismo notificato possa conservare lo status che gli è stato riconosciuto. 5.   La Commissione adotta atti delegati in conformità dell' entro il 19 ottobre 2019 al fine di definire i criteri minimi di ammissibilità per gli organismi notificati.
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