Art. 18
Ufficio di contatto unico
In vigore dal 19 mar 2019
Ufficio di contatto unico
Ciascuno Stato membro con almeno due settori del S.E.T. sul proprio territorio designa un ufficio di contatto unico per i fornitori del S.E.T. Lo Stato membro mette gli estremi di tale ufficio a disposizione del pubblico e li trasmette, su richiesta, ai fornitori del S.E.T. interessati. Lo Stato membro adotta le misure necessarie affinché, su richiesta del fornitore del S.E.T., l'ufficio di contatto agevoli e coordini i primi contatti amministrativi tra il fornitore del S.E.T. e gli esattori di pedaggi competenti per i settori del S.E.T. sul territorio dello Stato membro. L'ufficio di contatto può essere una persona fisica o un organismo pubblico o privato.
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