Art. 1
Specifiche tecniche
In vigore dal 16 gen 2019
Specifiche tecniche
Gli Stati membri provvedono affinché i dispositivi con camera di cartuccia che sono destinati esclusivamente a sparare cartucce a salve, sostanze irritanti o altre sostanze attive oppure cartucce pirotecniche da segnalazione debbano rispettare in ogni momento le specifiche tecniche di cui all'allegato della presente direttiva per non essere considerati armi da fuoco a norma della direttiva 91/477/CEE.
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