Art. 2 · Specifiche tecniche per la marcatura delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali

Art. 2

Specifiche tecniche per la marcatura delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali

In vigore dal 16 gen 2019
Specifiche tecniche per la marcatura delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali Gli Stati membri provvedono affinché la marcatura prescritta dall' della direttiva 91/477/CEE rispetti le specifiche tecniche di cui all'allegato della presente direttiva.
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