Art. 2
Recepimento
In vigore dal 13 dic 2018
Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 7 settembre 2019. Mettono tuttavia in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi al punto 16 dell'allegato della decisione quadro 2004/757/GAI di cui all' della presente direttiva entro il 29 settembre 2019. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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