Art. 9 · Audizioni

Art. 9

Audizioni

In vigore dal 11 dic 2018
Audizioni Gli Stati membri provvedono affinché le autorità amministrative nazionali garanti della concorrenza abbiano almeno il potere di convocare in audizione ogni rappresentante di un'impresa o di un'associazione di imprese, un rappresentante di altre persone giuridiche e ogni persona fisica qualora tali rappresentanti o tali persone fisiche possano essere in possesso di informazioni pertinenti ai fini dell'applicazione degli 101 e 102 TFUE.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2019:1:oj#art-9