Art. 8
Richieste di informazioni
In vigore dal 11 dic 2018
Richieste di informazioni
Gli Stati membri provvedono affinché le autorità amministrative nazionali garanti della concorrenza possano richiedere alle imprese e associazioni di imprese di fornire tutte le informazioni necessarie per l'applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE entro un termine ragionevole e determinato. Tali richieste di informazioni sono proporzionate e non obbligano i destinatari delle richieste ad ammettere un'infrazione degli articoli 101 e 102 TFUE. L'obbligo di fornire tutte le informazioni necessarie comprende le informazioni accessibili a dette imprese o associazioni di imprese. Le autorità nazionali garanti della concorrenza hanno inoltre il potere di richiedere a qualsiasi persona fisica o giuridica di fornire informazioni che possano essere pertinenti ai fini dell'applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE entro un termine ragionevole e determinato.
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