Art. 7 · Potere di effettuare accertamenti ispettivi in altri locali

Art. 7

Potere di effettuare accertamenti ispettivi in altri locali

In vigore dal 11 dic 2018
Potere di effettuare accertamenti ispettivi in altri locali 1.   Gli Stati membri provvedono affinché se vi sono motivi ragionevoli di sospettare che libri o altri documenti connessi all'azienda e all'oggetto dell'accertamento ispettivo, che possono essere pertinenti per provare un'infrazione dell'articolo 101 o 102 TFUE, siano conservati in locali, terreni e mezzi di trasporto diversi da quelli di cui all', paragrafo 1, lettera a), della presente direttiva, compresa l'abitazione di dirigenti, amministratori e altri membri del personale delle imprese o associazioni di imprese interessate, gli Stati membri provvedono affinché le autorità amministrative nazionali garanti della concorrenza possano effettuare accertamenti ispettivi a sorpresa in tali locali, terreni e mezzi di trasporto. 2.   Tali accertamenti ispettivi non sono eseguiti senza l'autorizzazione preventiva dell'autorità giudiziaria nazionale. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché i funzionari e le altre persone che li accompagnano autorizzati o nominati dalle autorità nazionali garanti della concorrenza per effettuare un accertamento ispettivo ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo dispongano almeno dei poteri di cui all', paragrafo 1, lettere a), b) e c), e all', paragrafo 2.
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