Art. 4
Indipendenza
In vigore dal 11 dic 2018
Indipendenza
1. Al fine di garantire l'indipendenza delle autorità amministrative nazionali garanti della concorrenza quando applicano gli articoli 101 e 102 TFUE, gli Stati membri provvedono affinché tali autorità svolgano i loro compiti ed esercitino i loro poteri in modo imparziale e nell'interesse di un'applicazione efficace e uniforme di dette disposizioni, subordinatamente a obblighi proporzionati di responsabilità e senza pregiudicare la stretta cooperazione tra le autorità garanti della concorrenza nell'ambito della rete europea della concorrenza.
2. Gli Stati membri garantiscono in particolare almeno che il personale e le persone che adottano le decisioni nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli da 10 a 13 e all' della presente direttiva in seno alle autorità amministrative nazionali garanti della concorrenza:
a)
siano in grado di svolgere i loro compiti ed esercitare i loro poteri ai fini dell'applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE in modo indipendente da ingerenze politiche e da altre influenze esterne;
b)
non sollecitino né accettino istruzioni dal governo o da altre entità pubbliche o private nello svolgimento dei loro compiti o nell'esercizio dei loro poteri ai fini dell'applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE, fatto salvo il diritto del governo di uno Stato membro, ove applicabile, di emanare norme generali di indirizzo che non riguardino indagini settoriali o procedimenti istruttori specifici; e
c)
si astengano dall'intraprendere qualsiasi azione incompatibile con lo svolgimento dei loro compiti e/o con l'esercizio dei loro poteri ai fini dell'applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE e siano soggetti a procedure volte ad assicurare che, per un periodo ragionevole dopo la cessazione delle loro funzioni, si astengano dal trattare procedimenti istruttori che possano determinare conflitti di interessi.
3. Le persone che adottano le decisioni nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli da 10 a 13 e all' della presente direttiva in seno alle autorità amministrative nazionali garanti della concorrenza non sono rimosse da tali autorità per motivi connessi al corretto svolgimento dei loro compiti o al corretto esercizio dei loro poteri nell'applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE, quale prevista all', paragrafo 2, della presente direttiva. Possono essere sollevate dall'incarico solamente se non soddisfano più le condizioni richieste per lo svolgimento dei loro compiti o se riconosciute responsabili di gravi illeciti ai sensi del diritto nazionale. Le condizioni richieste per lo svolgimento dei loro compiti e la definizione degli illeciti gravi sono fissati preventivamente nel diritto nazionale, tenendo conto della necessità di assicurare un'esecuzione efficace.
4. Gli Stati membri provvedono affinché i membri dell'organo decisionale delle autorità amministrative nazionali garanti della concorrenza siano selezionati, assunti o nominati in base a procedure chiare e trasparenti, stabilite in anticipo nel diritto nazionale.
5. Le autorità amministrative nazionali garanti della concorrenza hanno il potere di definire le loro priorità per lo svolgimento dei compiti ai fini dell'applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE di cui all', paragrafo 2, della presente direttiva. Nella misura in cui tali autorità sono tenute a prendere in considerazione le denunce formali, esse hanno il potere di respingere tali denunce a motivo del fatto che non le considerano delle priorità investigative. Ciò non pregiudica il potere delle autorità amministrative nazionali garanti della concorrenza di respingere le denunce per altri motivi definiti dal diritto nazionale.
Storico versioni
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