Art. 32
Ammissibilità delle prove dinanzi alle autorità nazionali garanti della concorrenza
In vigore dal 11 dic 2018
Ammissibilità delle prove dinanzi alle autorità nazionali garanti della concorrenza
Gli Stati membri provvedono affinché i tipi di prove ammissibili dinanzi a un'autorità nazionale garante della concorrenza comprendano i documenti, le dichiarazioni orali, i messaggi elettronici, le registrazioni e tutti gli altri oggetti contenenti informazioni, indipendentemente dalla loro forma e dal supporto sul quale le informazioni sono conservate.
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