Art. 31
Accesso delle parti al fascicolo e limiti all'uso delle informazioni
In vigore dal 11 dic 2018
Accesso delle parti al fascicolo e limiti all'uso delle informazioni
1. Gli Stati membri possono disporre che, se un'autorità nazionale garante della concorrenza richiede a una persona fisica di fornire informazioni sulla base delle misure di cui all', paragrafo 1, lettera e), all' o all', tali informazioni non sono utilizzate come prova per irrogare sanzioni nei confronti di detta persona fisica o dei suoi parenti stretti.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali garanti della concorrenza, i loro funzionari, il loro personale e le altre persone che lavorano sotto il controllo di tali autorità non divulghino le informazioni che sono state acquisite sulla base dei poteri di cui alla presente direttiva e che sono coperte dall'obbligo del segreto professionale, tranne quando tale divulgazione è consentita dal diritto nazionale.
3. Gli Stati membri provvedono affinché l'accesso a dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole o alle proposte di transazione sia concesso solo alle parti oggetto del pertinente procedimento e unicamente ai fini dell'esercizio dei loro diritti di difesa.
4. Gli Stati membri provvedono affinché la parte che ha ottenuto l'accesso al fascicolo del procedimento istruttorio avviato dalle autorità nazionali garanti della concorrenza possa utilizzare informazioni desunte dalle dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole o dalle proposte di transazione solo in quanto necessario per l'esercizio dei diritti di difesa nei procedimenti dinanzi ai giudici nazionali nei casi che sono direttamente collegati al caso per il quale è stato concesso l'accesso e solo laddove tali procedimenti riguardino:
a)
la ripartizione tra i partecipanti al cartello dell'ammenda imposta loro in solido da un'autorità nazionale garante della concorrenza; o
b)
il riesame di una decisione mediante la quale un'autorità nazionale garante della concorrenza ha constatato un'infrazione dell'articolo 101 o 102 TFUE o di disposizioni del diritto nazionale della concorrenza.
5. Gli Stati membri provvedono affinché le seguenti categorie di informazioni acquisite da una parte nel corso di un procedimento istruttorio dinanzi a un'autorità nazionale garante della concorrenza non siano utilizzate da tale parte in procedimenti dinanzi alle giurisdizioni nazionali fino a quando l'autorità garante della concorrenza non abbia chiuso il procedimento istruttorio nei confronti di tutte le parti oggetto dell'indagine adottando una decisione ai sensi dell' o dell' o abbia altrimenti concluso il procedimento:
a)
informazioni preparate da altre persone fisiche o giuridiche specificamente ai fini del procedimento istruttorio dell'autorità nazionale garante della concorrenza;
b)
informazioni che l'autorità nazionale garante della concorrenza ha redatto e comunicato alle parti nel corso del suo procedimento istruttorio; e
c)
proposte di transazione ritirate.
6. Gli Stati membri provvedono affinché le dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole siano scambiate tra le autorità nazionali garanti della concorrenza a norma dell' del regolamento (CE) n. 1/2003 unicamente alle condizioni seguenti:
a)
con il consenso del richiedente; o
b)
qualora anche l'autorità nazionale garante della concorrenza che riceve la dichiarazione legata a un programma di trattamento favorevole abbia ricevuto anche una domanda di trattamento favorevole in merito alla medesima infrazione e dal medesimo richiedente dell'autorità nazionale garante della concorrenza che trasmette tale dichiarazione, a condizione che al momento in cui la dichiarazione legata a un programma di trattamento favorevole è trasmessa, il richiedente non abbia la possibilità di ritirare le informazioni che ha fornito alla autorità nazionale garante della concorrenza che riceve tale dichiarazione.
7. La forma in cui sono presentate le dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole a norma dell' non pregiudica l'applicazione dei paragrafi da 3 a 6 del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2019:1:oj#art-31