Art. 24 · Cooperazione tra le autorità amministrative nazionali garanti della concorrenza

Art. 24

Cooperazione tra le autorità amministrative nazionali garanti della concorrenza

In vigore dal 11 dic 2018
Cooperazione tra le autorità amministrative nazionali garanti della concorrenza 1.   Gli Stati membri provvedono affinché, qualora le autorità amministrative nazionali garanti della concorrenza svolgano un accertamento ispettivo o un'audizione in nome e per conto di altre autorità nazionali garanti della concorrenza conformemente all' del regolamento (CE) n. 1/2003, i funzionari e le altre persone che li accompagnano autorizzati o nominati dall'autorità nazionale garante della concorrenza richiedente possano assistere all'accertamento ispettivo o all'audizione svolti dall'autorità nazionale garante della concorrenza adita e parteciparvi attivamente, sotto il controllo dei funzionari dell'autorità nazionale garante della concorrenza adita quando l'autorità nazionale garante della concorrenza adita esercita i poteri di cui agli della presente direttiva. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità amministrative nazionali garanti della concorrenza possano esercitare nel proprio territorio i poteri di cui agli articoli da 6 a 9 della presente direttiva, conformemente al loro diritto nazionale, in nome e per conto di altre autorità nazionali garanti della concorrenza al fine di accertare un'eventuale inottemperanza, da parte di imprese o associazioni di imprese, alle misure di indagine e alle decisioni adottate dall'autorità nazionale garante della concorrenza richiedente, di cui all' e agli articoli da 8 a 12 della presente direttiva. Le autorità nazionali garanti della concorrenza richiedenti e adite hanno la facoltà di scambiare e utilizzare le informazioni come mezzo di prova a tal fine, fatte salve le garanzie di cui all' del regolamento (CE) n. 1/2003.
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