Art. 21 · Numero d'ordine per le domande di immunità dalle ammende

Art. 21

Numero d'ordine per le domande di immunità dalle ammende

In vigore dal 11 dic 2018
Numero d'ordine per le domande di immunità dalle ammende 1.   Gli Stati membri provvedono affinché le imprese che intendono chiedere l'immunità dalle ammende possano ricevere inizialmente un posto nell'elenco relativo al trattamento favorevole, qualora lo richiedano, per un periodo determinato caso per caso dall'autorità nazionale garante della concorrenza, in modo che il richiedente raccolga le informazioni e gli elementi probatori necessari per raggiungere la soglia probatoria pertinente ai fini dell'immunità dalle ammende. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali garanti della concorrenza decidano discrezionalmente se accogliere o meno la richiesta ai sensi del paragrafo 1. Un'impresa che presenti una tale richiesta fornisce all'autorità nazionale garante della concorrenza, ove disponibili, informazioni quali: a) la denominazione e l'indirizzo del richiedente; b) gli elementi alla base delle preoccupazioni che hanno portato alla richiesta; c) i nomi di tutte le altre imprese che partecipano o hanno partecipato al presunto cartello segreto; d) i prodotti e i territori interessati; e) la durata e la natura della condotta del presunto cartello segreto; f) informazioni su precedenti domande di trattamento favorevole presentate alle altre autorità garanti della concorrenza o alle autorità garanti della concorrenza dei paesi terzi in relazione al presunto cartello segreto ovvero informazioni su possibili domande future. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché si consideri che le informazioni e gli elementi probatori forniti dal richiedente entro il periodo stabilito ai sensi del paragrafo 1 siano stati presentati alla data della richiesta iniziale. 4.   I richiedenti possono presentare una domanda ai sensi del paragrafo 1 nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell'autorità nazionale garante della concorrenza interessata oppure in un'altra lingua ufficiale dell'Unione concordata bilateralmente tra l'autorità nazionale garante della concorrenza e il richiedente. 5.   Gli Stati membri possono inoltre prevedere la possibilità per le imprese che desiderano presentare una domanda di riduzione delle ammende di chiedere inizialmente un posto nell'elenco relativo al trattamento favorevole.
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