Art. 2
Definizioni
In vigore dal 11 dic 2018
Definizioni
1. Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:
1)
«autorità nazionale garante della concorrenza»: un'autorità designata da uno Stato membro ai sensi dell' del regolamento (CE) n. 1/2003 come responsabile dell'applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE; gli Stati membri possono designare uno o più autorità amministrative nazionali garanti della concorrenza (autorità amministrative nazionali garanti della concorrenza), nonché autorità giudiziarie (autorità giudiziarie nazionali garanti della concorrenza);
2)
«autorità amministrativa nazionale garante della concorrenza»: un'autorità amministrativa designata da uno Stato membro per svolgere tutte o alcune delle funzioni di un'autorità nazionale della concorrenza;
3)
«autorità giudiziaria nazionale garante della concorrenza»: un'autorità giudiziaria designata da uno Stato membro per svolgere tutte o alcune delle funzioni di un'autorità nazionale della concorrenza;
4)
«autorità garante della concorrenza»: un'autorità nazionale garante della concorrenza, la Commissione o ambedue, a seconda del contesto;
5)
«rete europea della concorrenza»: la rete di pubbliche autorità formata dalle autorità nazionali garanti della concorrenza e dalla Commissione quale sede di discussione e cooperazione in materia di applicazione e di esecuzione degli articoli 101 e 102 TFUE;
6)
«diritto nazionale della concorrenza»: le disposizioni del diritto nazionale che perseguono principalmente lo stesso obiettivo degli articoli 101 e 102 TFUE e che sono applicate allo stesso caso e parallelamente al diritto della concorrenza dell'Unione ai sensi dell', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, nonché le disposizioni del diritto nazionale che perseguono principalmente lo stesso obiettivo degli articoli 101 e 102 TFUE e che sono applicate autonomamente per quanto riguarda l', paragrafi 3 e 4, della presente direttiva, escluse le disposizioni del diritto nazionale che impongono sanzioni penali a persone fisiche;
7)
«giudice nazionale»: una giurisdizione di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 267 TFUE;
8)
«giudice del ricorso»: un giudice nazionale che ha il potere, in seguito alla proposizione di mezzi di impugnazione ordinari, di rivedere le decisioni emesse da un'autorità nazionale garante della concorrenza o le pronunce giurisdizionali formulate su tali decisioni, indipendentemente dal fatto che tale giudice abbia il potere di constatare un'infrazione del diritto della concorrenza;
9)
«procedimento istruttorio»: il procedimento dinanzi a un'autorità garante della concorrenza per l'applicazione dell'articolo 101 o 102 TFUE, fino a quando tale autorità garante della concorrenza non abbia chiuso tale procedimento adottando una decisione ai sensi degli o 13 della presente direttiva nel caso di un'autorità nazionale garante della concorrenza, o adottando una decisione di cui agli o 10 del regolamento (CE) n. 1/2003 nel caso della Commissione, o fin quando l'autorità garante della concorrenza non abbia concluso che non vi sono motivi per ulteriori azioni da parte sua;
10)
«impresa»: ai sensi degli articoli 101 e 102 TFUE, qualsiasi entità che esercita un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento;
11)
«cartello» : accordo o pratica concordata fra due o più concorrenti, volta a coordinare la loro condotta concorrenziale sul mercato o a influire sui pertinenti parametri di concorrenza mediante pratiche consistenti, tra l'altro, nel fissare o coordinare i prezzi di acquisto o di vendita o di altre condizioni di transazione, anche in relazione ai diritti di proprietà intellettuale, nell'allocare quote di produzione o di vendita, nel ripartire i mercati e i clienti, tra l'altro mediante manipolazione delle gare d'appalto, le restrizioni delle importazioni o delle esportazioni o azioni anticoncorrenziali dirette contro altre imprese concorrenti;
12)
«cartello segreto»: un cartello di cui è celata, in tutto o in parte, l'esistenza;
13)
«immunità dalle ammende»: un'esenzione dalle ammende che sarebbero altrimenti irrogate a un'impresa per la sua partecipazione a un cartello segreto, al fine di ricompensarla per la sua collaborazione con un'autorità garante della concorrenza nell'ambito di un programma di trattamento favorevole;
14)
«riduzione delle ammende»: una riduzione dell'importo dell'ammenda che sarebbe altrimenti irrogata a un'impresa per la sua partecipazione a un cartello segreto, al fine di ricompensarla per la sua collaborazione con un'autorità garante della concorrenza nell'ambito di un programma di trattamento favorevole;
15)
«trattamento favorevole»: sia l'immunità dalle ammende che la riduzione del loro importo;
16)
«programma di trattamento favorevole»: un programma relativo all'applicazione dell'articolo 101 TFUE o di una corrispondente disposizione ai sensi del diritto nazionale della concorrenza in base al quale un partecipante a un cartello segreto, indipendentemente dalle altre imprese coinvolte nel cartello, collabora a un'indagine dell'autorità garante della concorrenza presentando volontariamente elementi di propria conoscenza del cartello e il ruolo svolto al suo interno, ricevendo in cambio, per decisione o interruzione del procedimento, l'immunità dalle ammende irrogate per il suo coinvolgimento nel cartello o una loro riduzione;
17)
«dichiarazione legata a un programma di trattamento favorevole»: una dichiarazione orale o scritta presentata volontariamente da parte o per conto di un'impresa o di una persona fisica a un'autorità garante della concorrenza, o una registrazione di una tale dichiarazione, che descrive la conoscenza dell'impresa o della persona fisica in merito a un cartello e descrive il ruolo da essa svolto al suo interno, predisposta specificamente per essere presentata all'autorità garante della concorrenza allo scopo di ottenere l'immunità o una riduzione delle ammende ai sensi di un programma di trattamento favorevole e che non comprende le prove esistenti indipendentemente dal procedimento istruttorio, a prescindere dalla presenza o meno di siffatte informazioni nel fascicolo di un'autorità garante della concorrenza, segnatamente le informazioni preesistenti;
18)
«proposta di transazione»: la dichiarazione volontaria da parte o per conto di un'impresa a un'autorità garante della concorrenza, in cui l'impresa riconosce, o rinuncia a contestare, la sua partecipazione a un'infrazione dell'articolo 101 o 102 TFUE o del diritto nazionale della concorrenza e la propria responsabilità in tale infrazione, predisposta specificamente per consentire all'autorità garante della concorrenza di applicare una procedura semplificata o accelerata;
19)
«richiedente»: un'impresa che presenta una domanda di immunità o di riduzione dell'ammenda nell'ambito di un programma di trattamento favorevole;
20)
«autorità richiedente»: un'autorità nazionale garante della concorrenza che presenta una richiesta di assistenza reciproca di cui agli o 28;
21)
«autorità adita»: un'autorità nazionale garante della concorrenza che riceve una richiesta di assistenza reciproca; nel caso di una richiesta di assistenza di cui agli o 28, l'organismo pubblico competente che ha la responsabilità principale per l'esecuzione di tali decisioni ai sensi delle leggi, dei regolamenti e delle prassi amministrative nazionali;
22)
«decisione definitiva»: una decisione che non può o non può più essere impugnata con mezzi ordinari.
2. Qualsiasi riferimento all'applicazione o all'infrazione degli articoli 101 e 102 TFUE nella presente direttiva va inteso come comprensivo dell'applicazione parallela del diritto nazionale della concorrenza allo stesso caso.
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Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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