Art. 15 · Importo massimo dell'ammenda

Art. 15

Importo massimo dell'ammenda

In vigore dal 11 dic 2018
Importo massimo dell'ammenda 1.   Gli Stati membri provvedono affinché l'importo massimo dell'ammenda che le autorità nazionali garanti della concorrenza possono irrogare a ciascuna impresa o associazione di imprese partecipanti a un'infrazione dell'articolo 101 o 102 TFUE non sia inferiore al 10 % del fatturato totale realizzato dall'impresa o dall'associazione di imprese a livello mondiale durante l'esercizio precedente la decisione di cui all', paragrafo 1. 2.   Qualora l'infrazione commessa da un'associazione di imprese riguardi le attività dei suoi membri, l'importo massimo dell'ammenda non è inferiore al 10 % della somma dei fatturati totali a livello mondiale di ciascun membro operante sul mercato interessato dall'infrazione commessa dall'associazione. Tuttavia, la responsabilità finanziaria di ciascuna impresa riguardo al pagamento dell'ammenda non supera l'importo massimo fissato ai sensi del paragrafo 1.
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