Art. 97
Accesso a numeri e servizi
In vigore dal 11 dic 2018
Accesso a numeri e servizi
1. Gli Stati membri provvedono affinché, ove ciò sia economicamente fattibile e salvo il caso in cui un utente finale chiamato abbia scelto, per ragioni commerciali, di limitare l’accesso da parte di chiamanti ubicati in determinate zone geografiche, le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti adottino tutte le misure necessarie per assicurare che gli utenti finali siano in grado di:
a)
accedere e utilizzare i servizi utilizzando numeri non geografici all’interno dell’Unione; e
b)
accedere a tutti i numeri forniti nell’Unione, a prescindere dalla tecnologia e dai dispositivi utilizzati dall’operatore, compresi quelli dei piani nazionali di numerazione degli Stati membri e i numeri verdi internazionali universali (Universal International Freephone Numbers — UIFN).
2. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti possano imporre ai fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di bloccare l’accesso a numeri o servizi, caso per caso, ove ciò sia giustificato da motivi legati a frodi o abusi e imporre che in simili casi i fornitori di servizi di comunicazione elettronica trattengano i relativi ricavi da interconnessione o da altri servizi.
Storico versioni
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