Art. 95 · Contributi sui diritti d’uso delle risorse di numerazione

Art. 95

Contributi sui diritti d’uso delle risorse di numerazione

In vigore dal 11 dic 2018
Contributi sui diritti d’uso delle risorse di numerazione Gli Stati membri possono consentire alle autorità nazionali di regolamentazione o alle altre autorità competenti di riscuotere contributi sui diritti d’uso delle risorse di numerazione al fine di garantire l’impiego ottimale di tali risorse. Gli Stati membri assicurano che tali contributi siano trasparenti, obiettivamente giustificati, proporzionati allo scopo perseguito e non discriminatori e tengano conto degli obiettivi indicati all’.
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