Art. 94
Procedura di concessione dei diritti d’uso delle risorse di numerazione
In vigore dal 11 dic 2018
Procedura di concessione dei diritti d’uso delle risorse di numerazione
1. Qualora sia necessario concedere diritti individuali d’uso delle risorse di numerazione, le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti concedono tali diritti, a richiesta, a ogni impresa per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica titolare di un’autorizzazione generale di cui all’, nel rispetto dell’, dell’, paragrafo 1, lettera c), e di ogni altra disposizione che garantisca l’uso efficiente di tali risorse di numerazione a norma della presente direttiva.
2. I diritti d’uso delle risorse di numerazione sono concessi mediante procedure aperte, obiettive, trasparenti, non discriminatorie e proporzionate.
Al momento della concessione dei diritti d’uso delle risorse di numerazione, le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti specificano se tali diritti possono essere trasferiti dal titolare e a quali condizioni.
Qualora i diritti d’uso delle risorse di numerazione siano concessi dalle autorità nazionali di regolamentazione o da altre autorità competenti per un periodo limitato, la durata di tale periodo è adeguata al tipo di servizio di cui trattasi, tenuto conto dell’obiettivo perseguito e della necessità di prevedere un periodo adeguato di ammortamento degli investimenti.
3. Le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti adottano le decisioni in materia di concessione di diritti d’uso delle risorse di numerazione il più rapidamente possibile dopo il ricevimento della domanda completa ed entro tre settimane nel caso di risorse di numerazione assegnate per scopi specifici nell’ambito del piano di numerazione nazionale. Tali decisioni sono rese pubbliche.
4. Qualora le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti abbiano stabilito, previa consultazione delle parti interessate conformemente all’, che i diritti d’uso delle risorse di numerazione di valore economico eccezionale debbano essere concessi mediante procedure di selezione competitive o comparative, le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti possono prorogare di altre tre settimane il periodo di tre settimane di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
5. Le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti non limitano il numero dei diritti individuali d’uso da concedere, salvo quando ciò sia necessario per garantire l’uso efficiente delle risorse di numerazione.
6. Se i diritti d’uso delle risorse di numerazione includono l’uso extraterritoriale all’interno dell’Unione conformemente all’, paragrafo 4, le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti associano a tali diritti d’uso condizioni specifiche al fine di garantire il rispetto di tutte le norme nazionali in materia di tutela dei consumatori e le normative nazionali relative all’uso delle risorse di numerazione applicabili negli Stati membri in cui le risorse di numerazione sono utilizzate.
Su richiesta di un’autorità nazionale di regolamentazione o di un’altra autorità competente di uno Stato membro in cui le risorse di numerazione sono utilizzate che dimostri una violazione delle norme in materia di tutela dei consumatori o delle normative nazionali di detto Stato membro relative all’uso di risorse di numerazione, le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti dello Stato membro in cui sono stati concessi i diritti d’uso delle risorse di numerazione applica le condizioni associate previste al primo comma del presente paragrafo in conformità dell’, anche revocando, in casi gravi, i diritti d’uso extraterritoriale delle risorse di numerazione concessi all’impresa in questione.
Il BEREC facilita e coordina lo scambio di informazioni tra le autorità competenti dei diversi Stati membri interessati e assicura un adeguato coordinamento dei lavori tra di essi.
7. Il presente articolo si applica anche qualora le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti concedano diritti d’uso delle risorse di numerazione a imprese diverse dai fornitori di reti o di servizi di comunicazione elettronica in conformità dell’, paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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