Art. 91
Trasparenza
In vigore dal 11 dic 2018
Trasparenza
1. Qualora il costo netto degli obblighi di servizio universale debba essere calcolato in conformità dell’, le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché i principi di calcolo del costo netto, compresi i particolari della metodologia da applicare, siano portati a conoscenza del pubblico.
Qualora sia istituito un meccanismo di ripartizione del costo netto degli obblighi di servizio universale di cui all’, paragrafo 2, le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché i principi di ripartizione dei costi e di compensazione del costo netto siano portati a conoscenza del pubblico.
2. Ferme restando le normative dell’Unione e nazionali sulla riservatezza commerciale, le autorità nazionali di regolamentazione pubblicano una relazione annuale che fornisca i dati del costo degli obblighi di servizio universale quale risulta dai calcoli effettuati, indicando i contributi di tutte le imprese interessate, compresi gli eventuali vantaggi commerciali di cui abbiano beneficiato le imprese in conseguenza degli obblighi di servizio universale di cui agli articoli da 84 a 87.
Storico versioni
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