Art. 89 · Costo degli obblighi di servizio universale

Art. 89

Costo degli obblighi di servizio universale

In vigore dal 11 dic 2018
Costo degli obblighi di servizio universale 1.   Allorché le autorità nazionali di regolamentazione ritengono che la fornitura di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga, quale definito ai sensi dell’, paragrafo 3, e di servizi di comunicazione vocale di cui agli o il mantenimento dei servizi universali esistenti di cui all’ possa comportare un onere eccessivo per i fornitori dei suddetti servizi tale da richiedere una compensazione finanziaria, calcolano i costi netti di tale fornitura. A tal fine, le autorità nazionali di regolamentazione possono: a) procedere al calcolo del costo netto degli obblighi di servizio universale, tenendo conto degli eventuali vantaggi commerciali derivanti a un fornitore che fornisce un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga, quale definito ai sensi dell’, paragrafo 3, e servizi di comunicazione vocale di cui agli , o il mantenimento dei servizi universali esistenti di cui all’, in base alle modalità stabilite nell’allegato VII; oppure b) utilizzare i costi netti della fornitura del servizio universale individuati in base a un meccanismo di determinazione conforme all’, paragrafo 4. 2.   I conti e le altre informazioni su cui si basa il calcolo del costo netto degli obblighi di servizio universale di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera a), sono sottoposti alla verifica dell’autorità nazionale di regolamentazione o di un organismo indipendente dalle parti interessate e approvato dall’autorità nazionale di regolamentazione. I risultati del calcolo e le conclusioni finali della verifica sono messi a disposizione del pubblico.
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