Art. 88 · Controllo delle spese

Art. 88

Controllo delle spese

In vigore dal 11 dic 2018
Controllo delle spese 1.   Gli Stati membri provvedono affinché, nel fornire le prestazioni e i servizi aggiuntivi rispetto a quelli di cui all’, i fornitori di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga e di servizi di comunicazione vocale in conformità degli articoli da 84 a 87 definiscano le condizioni e modalità in modo tale che l’utente finale non sia costretto a pagare prestazioni o servizi che non sono necessari o che non sono indispensabili per il servizio richiesto. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga e di servizi di comunicazione vocale indicati all’ che prestano servizi a norma dell’ offrano le prestazioni e i servizi specifici di cui all’allegato VI, parte A, secondo quanto applicabile, di modo che i consumatori possano sorvegliare e controllare le proprie spese. Gli Stati membri provvedono affinché tali fornitori attuino un sistema per evitare una cessazione ingiustificata dei servizi di comunicazione vocale o di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga per i consumatori di cui all’, comprendente un meccanismo adeguato per verificare il perdurare dell’interesse a fruire del servizio. Gli Stati membri possono estendere l’ambito di applicazione del presente paragrafo agli utenti finali che sono microimprese, piccole e medie imprese e organizzazioni senza scopo di lucro. 3.   Ogni Stato membro provvede affinché l’autorità competente, se constata che le prestazioni sono ampiamente disponibili, possa disapplicare le disposizioni del paragrafo 2 in tutto il territorio nazionale o in parte dello stesso.
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