Art. 87
Situazione dei servizi universali esistenti
In vigore dal 11 dic 2018
Situazione dei servizi universali esistenti
Gli Stati membri possono continuare a garantire la disponibilità o l’accessibilità economica dei servizi diversi dal servizio di accesso adeguato a internet a banda larga, quale definito ai sensi dell’, paragrafo 3, e dai servizi di comunicazione vocale in postazione fissa che erano in vigore il 20 dicembre 2018, se la necessità di tali servizi è determinata sulla base delle circostanze nazionali. Quando gli Stati membri designano imprese per la fornitura di tali servizi in parte o nella totalità del territorio nazionale, si applica l’. Il finanziamento di tali obblighi è conforme all’.
Gli Stati membri sottopongono a riesame gli obblighi imposti a norma del presente articolo entro il 21 dicembre 2021 e, successivamente, ogni tre anni.
Storico versioni
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