Art. 86
Disponibilità del servizio universale
In vigore dal 11 dic 2018
Disponibilità del servizio universale
1. Se uno Stato membro ha stabilito, tenendo conto dei risultati, ove disponibili, della mappatura geografica svolta conformemente all’, paragrafo 1, e, se del caso, di eventuali ulteriori prove, che la disponibilità in postazione fissa di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga quale definito ai sensi dell’, paragrafo 3, e di servizi di comunicazione vocale non può essere garantita alle normali condizioni commerciali o mediante altri strumenti potenziali delle politiche pubbliche sul territorio nazionale o in diverse sue parti, esso può imporre adeguati obblighi di servizio universale per soddisfare tutte le richieste ragionevoli di accesso a tali servizi da parte degli utenti finali nelle relative parti del suo territorio.
2. Gli Stati membri determinano il metodo più efficace e adeguato per garantire la disponibilità in postazione fissa di un servizio di un accesso adeguato a internet a banda larga, quale definito ai sensi dell’, paragrafo 3, e di servizi di comunicazione vocale nel rispetto dei principi di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità. Gli Stati membri si adoperano per limitare al minimo le distorsioni del mercato, in particolare la fornitura di servizi a prezzi o ad altre condizioni che divergano dalle normali condizioni commerciali, tutelando nel contempo l’interesse pubblico.
3. In particolare, se gli Stati membri decidono di imporre obblighi per garantire agli utenti finali la disponibilità in postazione fissa di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga, quale definito ai sensi dell’, paragrafo 3, e di servizi di comunicazione vocale, possono designare una o più imprese perché garantiscano tale disponibilità internet in tutto il territorio nazionale. Gli Stati membri possono designare più imprese o gruppi di imprese per la fornitura di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga e di servizi di comunicazione vocale in postazione fissa o per coprire differenti parti del territorio nazionale.
4. Nel designare le imprese che, in tutto il territorio nazionale o in parte di esso, garantiscano la disponibilità di servizi in conformità internet del paragrafo 3 del presente articolo, gli Stati membri applicano un meccanismo di designazione efficace, obiettivo, trasparente e non discriminatorio, in cui nessuna impresa sia esclusa a priori. Tale sistema di designazione garantisce che servizi di accesso adeguato a internet a banda larga e di comunicazione vocale in postazione fissa siano forniti secondo criteri di economicità e consentano di determinare il costo netto dell’obbligo di servizio universale conformemente all’.
5. Qualora intenda cedere tutte le sue attività nelle reti di accesso locale, o una parte significativa di queste, a un’entità giuridica separata appartenente a una proprietà diversa, l’impresa designata conformemente al paragrafo 3 del presente articolo informa preventivamente e tempestivamente l’autorità nazionale di regolamentazione o altra autorità competente per permetterle di valutare l’effetto della transazione prevista sulla fornitura in postazione fissa di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga, quale definito ai sensi dell’, paragrafo 3, e di servizi di comunicazione vocale. L’autorità nazionale di regolamentazione o altra autorità competente può imporre, modificare o revocare gli obblighi specifici conformemente all’, paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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