Art. 83 · Controllo normativo sui servizi al dettaglio

Art. 83

Controllo normativo sui servizi al dettaglio

In vigore dal 11 dic 2018
Controllo normativo sui servizi al dettaglio 1.   Gli Stati membri possono assicurare che le autorità nazionali di regolamentazione impongano gli obblighi normativi adeguati alle imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato su un dato mercato al dettaglio ai sensi dell’, quando: a) a seguito di un’analisi di mercato realizzata conformemente all’, un’autorità nazionale di regolamentazione stabilisce che un dato mercato al dettaglio definito in conformità dell’ non è effettivamente competitivo; e b) l’autorità nazionale di regolamentazione conclude che gli obblighi imposti conformemente agli articoli da 69 a 74 non permetterebbero il conseguimento degli obiettivi di cui all’. 2.   Gli obblighi imposti ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo dipendono dal tipo di problema individuato e sono proporzionati e giustificati alla luce degli obiettivi di cui all’. Tali obblighi possono prevedere che le imprese identificate non applichino prezzi eccessivi, non impediscano l’ingresso sul mercato né limitino la concorrenza fissando prezzi predatori, non privilegino ingiustamente determinati utenti finali e non accorpino in modo indebito i servizi offerti. Le autorità nazionali di regolamentazione possono prescrivere a tali imprese di rispettare determinati massimali per quanto riguarda i prezzi al dettaglio, di controllare le singole tariffe o di orientare le proprie tariffe ai costi o ai prezzi su mercati comparabili al fine di tutelare gli interessi degli utenti finali e promuovere nel contempo un’effettiva concorrenza. 3.   Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché ogni impresa soggetta a regolamentazione delle tariffe al dettaglio o ad altri pertinenti controlli al dettaglio applichi i necessari e adeguati sistemi di contabilità dei costi. Le autorità nazionali di regolamentazione possono specificare il formato e la metodologia contabile da usare. La conformità al sistema di contabilità dei costi è verificata da un organismo indipendente qualificato. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché ogni anno sia pubblicata una dichiarazione di conformità. 4.   Fatti salvi gli , le autorità nazionali di regolamentazione non applicano i meccanismi di controllo al dettaglio di cui al paragrafo 1 del presente articolo a mercati geografici o mercati al dettaglio nei quali abbiano accertato l’esistenza di una concorrenza effettiva.
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