Art. 80
Imprese attive esclusivamente sul mercato all’ingrosso
In vigore dal 11 dic 2018
Imprese attive esclusivamente sul mercato all’ingrosso
1. Un’autorità nazionale di regolamentazione che designa un’impresa assente dai mercati al dettaglio dei servizi di comunicazione elettronica come avente un significativo potere di mercato in uno o più mercati all’ingrosso conformemente all’ valuta se l’impresa presenta le seguenti caratteristiche:
a)
tutte le società e le unità commerciali all’interno dell’impresa, tutte le società che sono controllate, ma non necessariamente del tutto appartenenti allo stesso proprietario apicale, nonché qualsiasi azionista in grado di esercitare un controllo sull’impresa, svolgono attività, attuali e previste per il futuro, solo nei mercati all’ingrosso dei servizi di comunicazione elettronica e pertanto non svolgono attività in un mercato al dettaglio dei servizi di comunicazione elettronica forniti agli utenti finali dell’Unione;
b)
l’impresa non è tenuta a trattare con un’unica impresa separata operante a valle che è attiva in un mercato al dettaglio dei servizi di comunicazione elettronica forniti a utenti finali in virtù di un accordo di esclusiva o un accordo che rappresenta di fatto un accordo di esclusiva.
2. Se ritiene che le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano soddisfatte, l’autorità nazionale di regolamentazione può imporre a detta impresa solo obblighi a norma degli o inerenti a prezzi equi e ragionevoli, se giustificato in base a un’analisi di mercato che comprenda una valutazione in prospettiva del probabile comportamento dell’impresa designata come detentrice di un significativo potere di mercato.
3. L’autorità nazionale di regolamentazione rivede in qualsiasi momento gli obblighi imposti all’impresa a norma del presente articolo se ritiene che le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo non siano più rispettate e applica, a seconda dei casi, gli articoli da 67 a 74. Le imprese informano senza indebito ritardo l’autorità nazionale di regolamentazione di qualsiasi cambiamento delle circostanze di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo.
4. L’autorità nazionale di regolamentazione rivede altresì gli obblighi imposti all’impresa a norma del presente articolo se, sulla base di prove dei termini e delle condizioni offerti dall’impresa ai clienti a valle, conclude che sono sorti o potrebbero sorgere problemi di concorrenza a scapito degli utenti finali che richiedono l’imposizione di uno o più obblighi di cui agli o 74, o la modifica degli obblighi imposti a norma del paragrafo 2 del presente articolo.
5. L’imposizione di obblighi e la loro revisione a norma del presente articolo sono attuate in conformità delle procedure di cui agli .
Storico versioni
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