Art. 70 · Obblighi di non discriminazione

Art. 70

Obblighi di non discriminazione

In vigore dal 11 dic 2018
Obblighi di non discriminazione 1.   Ai sensi dell’, le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre obblighi di non discriminazione in relazione all’interconnessione o all’accesso. 2.   Gli obblighi di non discriminazione garantiscono, in particolare, che l’impresa applichi condizioni equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altri fornitori di servizi equivalenti, e inoltre che essa fornisca a terzi servizi e informazioni garantendo condizioni e un livello di qualità identici a quelli che assicura per i propri servizi o per i servizi delle proprie società consociate o dei propri partner commerciali. Le autorità nazionali di regolamentazione possono imporle l’obbligo di fornire prodotti e servizi di accesso a tutte le imprese, compresa la propria, negli stessi tempi, termini e condizioni, incluse quelle relative ai livelli di prezzi e servizi, e attraverso gli stessi sistemi e processi, al fine di garantire l’equivalenza dell’accesso.
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