Art. 66
Procedura per l’individuazione della domanda transnazionale
In vigore dal 11 dic 2018
Procedura per l’individuazione della domanda transnazionale
1. Il BEREC svolge un’analisi della domanda transnazionale, da parte degli utenti finali, di prodotti e servizi forniti all’interno dell’Unione in uno o più mercati elencati nella raccomandazione, qualora riceva una richiesta motivata e circostanziata della Commissione o di almeno due autorità nazionali di regolamentazione interessate da cui emerga l’esistenza di un grave problema di domanda che occorre affrontare. Il BEREC può anche svolgere tale analisi se riceve da partecipanti al mercato una richiesta motivata e sufficientemente circostanziata e ritiene che vi sia un grave problema di domanda che occorre affrontare. L’analisi del BEREC non pregiudica le risultanze relative ai mercati transnazionali in conformità dell’, paragrafo 1, né le risultanze relative ai mercati geografici nazionali o subnazionali ottenute dalle autorità nazionali di regolamentazione conformemente all’, paragrafo 3.
L’analisi della domanda transnazionale degli utenti finali può includere prodotti e servizi forniti in mercati di prodotti o servizi che sono stati definiti in modo diverso da una o più autorità nazionali di regolamentazione tenendo conto delle circostanze nazionali, a condizione che tali prodotti e servizi siano sostituibili a quelli forniti in uno dei mercati elencati nella raccomandazione.
2. Il BEREC, se ritiene che una domanda degli utenti finali avente carattere transnazionale esista, sia significativa e non sia sufficientemente soddisfatta dall’offerta commerciale o regolamentata, emana, previa consultazione delle parti interessate e in stretta collaborazione con la Commissione, linee guida su approcci comuni per le autorità nazionali di regolamentazione, al fine di soddisfare la domanda transnazionale individuata, eventualmente anche allorché dette autorità impongono misure correttive conformemente all’. Le autorità nazionali di regolamentazione tengono nella massima considerazione dette linee guida nell’espletamento dei propri compiti di regolamentazione all’interno della loro giurisdizione. Tali linee guida possono fornire la base per l’interoperabilità dei prodotti di accesso all’ingrosso in tutta l’Unione e possono includere orientamenti per l’armonizzazione delle specifiche tecniche dei prodotti di accesso all’ingrosso in grado di soddisfare tale domanda transnazionale identificata.
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