Art. 61 · Poteri e competenze delle autorità nazionali di regolamentazione e di altre autorità competenti in materia di accesso e di interconnessione

Art. 61

Poteri e competenze delle autorità nazionali di regolamentazione e di altre autorità competenti in materia di accesso e di interconnessione

In vigore dal 11 dic 2018
Poteri e competenze delle autorità nazionali di regolamentazione e di altre autorità competenti in materia di accesso e di interconnessione 1.   Nel perseguire gli obiettivi stabiliti dall’, le autorità nazionali di regolamentazione o altre autorità competenti nei casi di cui al paragrafo 2, primo comma, lettere b) e c),del presente articolo incoraggiano e, se del caso, garantiscono, in conformità della presente direttiva, un adeguato accesso, un’adeguata interconnessione e l’interoperabilità dei servizi, esercitando le rispettive competenze in modo tale da promuovere l’efficienza, una concorrenza sostenibile, lo sviluppo di reti ad altissima capacità, investimenti efficienti e l’innovazione e recare il massimo vantaggio agli utenti finali. Esse forniscono orientamenti e rendono disponibili al pubblico le procedure per ottenere l’accesso e l’interconnessione, garantendo che piccole e medie imprese e operatori aventi una portata geografica limitata possano trarre beneficio dagli obblighi imposti. 2.   In particolare, fatte salve le misure che potrebbero essere adottate nei confronti di imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato ai sensi dell’, le autorità nazionali di regolamentazione o altre autorità competenti nei casi di cui alle lettere b) e c) del presente comma possono imporre: a) nella misura necessaria a garantire la connettività da punto a punto, obblighi alle imprese soggette all’autorizzazione generale che controllano l’accesso agli utenti finali, compreso, in casi giustificati, l’obbligo di interconnessione delle rispettive reti qualora non sia già prevista; b) in casi giustificati e nella misura necessaria, obblighi per le imprese soggette all’autorizzazione generale che controllano l’accesso agli utenti finali, onde rendere interoperabili i propri servizi; c) in casi giustificati, se la connettività da punto a punto tra gli utenti finali è compromessa a causa della mancanza di interoperabilità tra i servizi di comunicazione interpersonale e nella misura necessaria a garantire la connettività da punto a punto tra utenti finali, obblighi per i fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero che abbiano un significativo livello di copertura e di diffusione tra gli utenti, onde rendere interoperabili i propri servizi; d) nella misura necessaria a garantire l’accessibilità per gli utenti finali ai servizi di diffusione radiotelevisiva in digitale e servizi complementari correlati specificati dallo Stato membro, l’obbligo agli operatori di garantire l’accesso alle altre risorse di cui all’allegato II, parte II, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie. Gli obblighi di cui al primo comma, lettera c), sono imposti soltanto: i) nella misura necessaria a garantire l’interoperabilità dei servizi di comunicazione interpersonale e possono comprendere obblighi proporzionati per i fornitori di tali servizi di pubblicare e autorizzare l’uso, la modifica e la ridistribuzione delle informazioni pertinenti da parte delle autorità e di altri fornitori o di impiegare o attuare le norme o specifiche di cui all’, paragrafo 1, o di altre pertinenti norme europee o internazionali; ii) qualora la Commissione, dopo aver consultato il BEREC e aver preso nella massima considerazione il suo parere, abbia riscontrato la presenza di una notevole minaccia alla connettività da punto a punto tra utenti finali in tutta l’Unione o in almeno tre Stati membri e abbia adottato misure di attuazione che specificano le caratteristiche e la portata degli obblighi che possono essere imposti. Le misure di attuazione di cui al punto ii) del secondo comma sono adottate secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 4. 3.   In particolare, e fatti salvi i paragrafi 1 e 2, le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre, in base a una richiesta ragionevole, gli obblighi di concedere l’accesso al cablaggio e alle risorse correlate all’interno degli edifici o fino al primo punto di concentrazione o di distribuzione determinato dall’autorità nazionale di regolamentazione qualora tale punto sia situato al di fuori dell’edificio. Ove giustificato dal fatto che la replicazione di tali elementi di rete sarebbe economicamente inefficiente o fisicamente impraticabile, tali obblighi possono essere imposti ai fornitori di reti di comunicazione elettronica o ai proprietari del cablaggio e delle risorse correlate se non sono fornitori di reti di comunicazione elettronica. Le condizioni di accesso imposte possono comprendere norme specifiche sull’accesso a tali elementi di rete e alle risorse e ai servizi correlati, su trasparenza e non discriminazione e sulla ripartizione dei costi di accesso, se del caso adattate per tener conto dei fattori di rischio. Qualora un’autorità nazionale di regolamentazione concluda, relativamente, se applicabile, agli obblighi risultanti da eventuali analisi di mercato pertinenti, che l’obbligo imposto in conformità del primo comma non è sufficiente a sormontare forti ostacoli fisici o economici non transitori alla replicazione alla base di una situazione del mercato, esistente o emergente, che limita significativamente i risultati concorrenziali per gli utenti finali, può estendere, a condizioni eque e ragionevoli, l’imposizione di siffatti obblighi di accesso oltre il primo punto di concentrazione o di distribuzione fino a un punto che determina essere il più vicino agli utenti finali, in grado di ospitare un numero di connessioni degli utenti finali sufficiente per essere sostenibile sul piano commerciale per chi richiede accesso efficiente. Nel determinare la portata dell’estensione oltre il primo punto di concentrazione o di distribuzione, l’autorità nazionale di regolamentazione tiene nella massima considerazione le pertinenti linee guida del BEREC. Le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre obblighi di accesso attivo o virtuale, se giustificati da motivazioni tecniche o economiche. Le autorità nazionali di regolamentazione non impongono a fornitori di reti di comunicazione elettronica obblighi a norma del secondo comma qualora stabiliscano che: a) il fornitore possiede le caratteristiche elencate all’, paragrafo 1, e mette a disposizione di qualsiasi impresa, a condizioni eque, non discriminatorie e ragionevoli, un mezzo alternativo, analogo ed economicamente sostenibile per raggiungere gli utenti finali fornendo accesso a una rete ad altissima capacità; le autorità nazionali di regolamentazione possono estendere tale esenzione ad altri fornitori che offrono, a condizioni eque, non discriminatorie e ragionevoli, l’accesso a una rete ad altissima capacità; oppure b) l’imposizione di obblighi comprometterebbe la sostenibilità economica o finanziaria dell’installazione di una nuova rete, in particolare nell’ambito di progetti locali di dimensioni ridotte. In deroga al terzo comma, lettera a), le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre obblighi ai fornitori di reti di comunicazione elettronica che soddisfano i criteri di cui a tale lettera se la rete interessata è finanziata con fondi pubblici. Entro il 21 dicembre 2020, il BEREC pubblica linee guida volte a promuovere un’applicazione coerente del presente paragrafo definendo i pertinenti criteri per determinare: a) il primo punto di concentrazione o di distribuzione; b) il punto, oltre il primo punto di concentrazione o di distribuzione, in grado di ospitare un numero di connessioni degli utenti finali sufficiente a consentire a un’impresa efficiente di superare i significativi ostacoli alla replicabilità individuati; c) quali installazioni di rete possano essere considerate nuove; d) quali progetti possano essere considerati di piccole dimensioni; e e) quali ostacoli economici o fisici alla replicazione siano elevati e non transitori. 4.   Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, gli Stati membri assicurano che le autorità competenti abbiano la facoltà di imporre, alle imprese che forniscono o sono autorizzate a fornire reti di comunicazione elettronica, obblighi in relazione alla condivisione delle infrastrutture passive o l’obbligo di concludere accordi di accesso in roaming localizzato, in entrambi i casi se direttamente necessari per la fornitura locale di servizi che comportano l’uso dello spettro radio, in conformità del diritto dell’Unione e purché non sia messo a disposizione delle imprese un mezzo alternativo di accesso agli utenti finali analogo e economicamente sostenibile, a condizioni eque e ragionevoli. Le autorità competenti possono imporre tali obblighi solo ove tale possibilità sia stata chiaramente prevista in sede di assegnazione dei diritti d’uso dello spettro radio e se ciò è giustificato dal fatto che, nel settore soggetto a tali obblighi, la realizzazione guidata dalle esigenze del mercato delle infrastrutture per la fornitura di reti o servizi che comportano l’uso dello spettro radio incontra ostacoli economici o fisici insormontabili e pertanto l’accesso alle reti o ai servizi da parte degli utenti finali è gravemente carente o assente. Nei casi in cui l’accesso e la condivisione delle infrastrutture passive da soli non sono sufficienti ad affrontare la situazione, le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre obblighi sulla condivisione delle infrastrutture attive. Le autorità competenti tengono conto dei seguenti fattori: a) la necessità di massimizzare la connettività in tutta l’Unione, lungo le principali vie di trasporto e in particolare negli ambiti territoriali, e la possibilità di migliorare notevolmente la scelta e la qualità del servizio per gli utenti finali; b) l’uso efficiente dello spettro radio; c) la fattibilità tecnica della condivisione e le relative condizioni; d) lo stato della concorrenza basata sulle infrastrutture e sui servizi; e) l’innovazione tecnologica; f) l’esigenza superiore di sostenere l’incentivo dell’operatore ospitante a dispiegare prima di tutto l’infrastruttura. Nel quadro della risoluzione delle controversie, le autorità competenti possono tra l’altro imporre al beneficiario dell’obbligo di condivisione o di accesso, l’obbligo di condividere lo spettro radio con l’operatore ospitante dell’infrastruttura nell’ambito territoriale interessato. 5.   Gli obblighi e le condizioni imposti ai sensi dei paragrafi da 1 a 4 del presente articolo devono essere obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori e sono attuati secondo le procedure di cui agli . Le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti che hanno imposto detti obblighi e condizioni ne valutano i risultati entro cinque anni dall’adozione della precedente misura adottata in relazione alle stesse imprese e valutano se sia opportuno revocarli o modificarli in funzione dell’evolvere della situazione. Tali autorità comunicano l’esito della loro valutazione secondo le procedure di cui agli . 6.   Ai fini dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, gli Stati membri provvedono affinché l’autorità nazionale di regolamentazione sia autorizzata a intervenire di propria iniziativa ove giustificato per garantire il conseguimento degli obiettivi politici previsti all’, ai sensi della presente direttiva e, in particolare, secondo le procedure di cui agli . 7.   Entro il 21 giugno 2020 al fine di contribuire a una definizione coerente dell’ubicazione dei punti terminali di rete da parte delle autorità nazionali di regolamentazione, il BEREC, previa consultazione delle parti interessate e in stretta collaborazione con la Commissione, adotta linee guida sugli approcci comuni all’identificazione del punto terminale di rete in diverse topologie di rete. Le autorità nazionali di regolamentazione tengono nella massima considerazione dette linee guida per la definizione dell’ubicazione dei punti terminali di rete.
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