Art. 60 · Diritti ed obblighi delle imprese

Art. 60

Diritti ed obblighi delle imprese

In vigore dal 11 dic 2018
Diritti ed obblighi delle imprese 1.   Gli operatori di reti pubbliche di comunicazione elettronica hanno il diritto e, se richiesto da altre imprese titolari di un’autorizzazione ai sensi dell’, l’obbligo di negoziare tra loro l’interconnessione ai fini della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, allo scopo di garantire la fornitura e l’interoperabilità dei servizi in tutta l’Unione. Gli operatori offrono l’accesso e l’interconnessione ad altre imprese nei termini e alle condizioni conformi agli obblighi imposti dall’autorità nazionale di regolamentazione ai sensi degli . 2.   Fatto salvo l’, gli Stati membri esigono che le imprese che ottengono informazioni da un’altra impresa prima, durante o dopo il negoziato sugli accordi in materia di accesso o di interconnessione utilizzino tali informazioni esclusivamente per i fini per i quali sono state fornite e osservino in qualsiasi circostanza gli obblighi di riservatezza delle informazioni trasmesse o memorizzate. Tali imprese non comunicano le informazioni ricevute ad altre parti, in particolare ad altri servizi, società consociate o partner commerciali, per i quali esse potrebbero rappresentare un vantaggio concorrenziale. 3.   Gli Stati membri possono prevedere che i negoziati siano condotti mediante intermediari neutri laddove le condizioni di concorrenza lo richiedano.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2018:1972:oj#art-60