Art. 6
Indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione e delle altre autorità competenti
In vigore dal 11 dic 2018
Indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione e delle altre autorità competenti
1. Gli Stati membri garantiscono l’indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione e delle altre autorità competenti provvedendo affinché esse siano giuridicamente distinte e funzionalmente autonome da qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisca reti, apparecchiature o servizi di comunicazione elettronica. Gli Stati membri che mantengono la proprietà o il controllo delle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica provvedono alla piena ed effettiva separazione strutturale delle funzioni di regolamentazione dalle attività inerenti alla proprietà o al controllo.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti esercitino i loro poteri in modo imparziale, trasparente e tempestivo. Gli Stati membri assicurano che dette autorità dispongano di risorse tecniche, finanziarie e umane adeguate per svolgere i compiti a loro assegnati.
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