Art. 53
Tempistica coordinata delle assegnazioni
In vigore dal 11 dic 2018
Tempistica coordinata delle assegnazioni
1. Gli Stati membri cooperano al fine di coordinare l’uso dello spettro radio armonizzato per le reti e i servizi di comunicazione elettronica nell’Unione tenendo debito conto delle diverse situazioni del mercato a livello nazionale. Ciò può comportare l’individuazione di una o, se del caso, più date comuni entro le quali autorizzare l’uso di uno specifico spettro radio armonizzato.
2. Ove siano state stabilite condizioni armonizzate mediante misure tecniche di attuazione adottate in conformità della decisione n. 676/2002/CE al fine di consentire l’uso dello spettro radio per le reti e i servizi a banda larga senza fili, gli Stati membri consentono l’uso di tale spettro radio il prima possibile, al più tardi 30 mesi dopo l’adozione di tale misura, o appena possibile dopo la revoca dell’eventuale decisione di consentire l’uso alternativo in via eccezionale a norma dell’, paragrafo 3, della presente direttiva. Ciò non pregiudica la decisione (UE) 2017/899 e il diritto di iniziativa della Commissione di proporre atti legislativi.
3. Uno Stato membro può ritardare la scadenza di cui al paragrafo 2 del presente articolo per una banda specifica nelle seguenti circostanze:
a)
nella misura in cui ciò sia giustificato da una restrizione all’uso di detta banda sulla base dell’obiettivo di interesse generale di cui all’, paragrafo5, lettera a) oppure d);
b)
in caso di questioni irrisolte di coordinamento transfrontaliero che comportino interferenze dannose con paesi terzi, a condizione che lo Stato membro colpito abbia richiesto, se del caso, l’assistenza dell’Unione a norma dell’, paragrafo 5;
c)
tutela della sicurezza nazionale e della difesa; oppure
d)
forza maggiore.
Lo Stato membro interessato riesamina tale ritardo almeno ogni due anni.
4. Uno Stato membro può ritardare la scadenza di cui al paragrafo 2 per una banda specifica nella misura in cui ciò sia necessario e fino a un massimo di 30 mesi in caso di:
a)
questioni irrisolte di coordinamento transfrontaliero che comportino interferenze dannose tra gli Stati membri, a condizione che lo Stato membro colpito adotti tempestivamente tutte le misure necessarie a norma dell’, paragrafi 3 e 4;
b)
la necessità e la complessità di assicurare la migrazione tecnica degli utenti esistenti di tale banda.
5. In caso di ritardo ai sensi del paragrafo 3 o 4, lo Stato membro interessato informa tempestivamente gli altri Stati membri e la Commissione, indicando le ragioni.
Storico versioni
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