Art. 52
Concorrenza
In vigore dal 11 dic 2018
Concorrenza
1. Le autorità nazionali di regolamentazioni e le altre autorità competenti promuovono una concorrenza effettiva ed evitano le distorsioni della concorrenza sul mercato interno al momento di decidere la concessione, la modifica o il rinnovo dei diritti d’uso dello spettro radio per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, conformemente alla presente direttiva.
2. Allorché gli Stati membri concedono, modificano o rinnovano diritti d’uso dello spettro radio, le loro autorità nazionali di regolamentazione o altre autorità competenti, su parere dell’autorità nazionale di regolamentazione, possono adottare misure appropriate quali:
a)
limitare la quantità delle bande di spettro radio per cui concedono diritti d’uso a un’impresa, oppure, in casi giustificati, subordinare detti diritti d’uso a condizioni quali l’offerta di accesso all’ingrosso, di roaming nazionale o regionale, in talune bande o in taluni gruppi di bande aventi caratteristiche simili;
b)
riservare, se appropriato e giustificato in considerazione di una situazione specifica sul mercato nazionale, una determinata parte di una banda di spettro radio o di un gruppo di bande per l’assegnazione a nuovi entranti;
c)
rifiutare di concedere nuovi diritti d’uso dello spettro radio o di autorizzare nuovi usi dello spettro radio per talune bande o imporre determinate condizioni alla concessione di nuovi diritti d’uso dello spettro radio o all’autorizzazione di nuovi usi dello spettro radio per evitare distorsioni della concorrenza dovute ad assegnazioni, trasferimenti o accumuli dei diritti d’uso;
d)
includere condizioni che vietino o imporre condizioni ai trasferimenti di diritti d’uso dello spettro radio, che non siano assoggettati al controllo delle operazioni di concentrazione dell’Unione o nazionale, quando tali trasferimenti possono pregiudicare in modo significativo la concorrenza;
e)
modificare i diritti esistenti conformemente alla presente direttiva quando ciò si renda necessario per porre rimedio ex post a una distorsione della concorrenza dovuta a trasferimenti o accumuli di diritti d’uso dello spettro radio.
Le autorità nazionali di regolamentazione e altre autorità competenti, tenendo conto delle condizioni di mercato e dei parametri di riferimento disponibili, fondano la propria decisione su una valutazione oggettiva e prospettica delle condizioni della concorrenza nel mercato, della necessità di tali misure per mantenere o conseguire una concorrenza effettiva e dei probabili effetti di tali misure sugli investimenti attuali e futuri da parte dei partecipanti al mercato, in particolare per il dispiegamento della rete. Nel far ciò, dette autorità tengono conto dell’approccio all’analisi di mercato di cui all’, paragrafo 2.
3. Nell’applicare il paragrafo 2 del presente articolo, le autorità nazionali di regolamentazione e altre autorità competenti agiscono in conformità delle procedure di cui agli .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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