Art. 49
Durata dei diritti
In vigore dal 11 dic 2018
Durata dei diritti
1. Qualora autorizzino l’uso dello spettro radio mediante diritti d’uso individuali per un periodo limitato, gli Stati membri provvedono a che il diritto d’uso sia concesso per una durata adeguata tenuto conto degli obiettivi perseguiti in conformità dell’, paragrafo 2, e della necessità di assicurare la concorrenza nonché in particolare l’uso effettivo ed efficiente dello spettro radio e di promuovere l’innovazione e investimenti efficienti, anche prevedendo un periodo adeguato di ammortamento degli investimenti.
2. Qualora concedano per un periodo limitato diritti d’uso individuali dello spettro radio per cui sono state stabilite condizioni armonizzate mediante misure tecniche di attuazione adottate in conformità della decisione n. 676/2002/CE al fine di permetterne l’uso per i servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili («servizi a banda larga senza fili»), gli Stati membri garantiscono per un periodo di almeno 20 anni la prevedibilità regolamentare per i titolari dei diritti relativamente alle condizioni di investimento in infrastrutture che utilizzano detto spettro radio, tenendo conto dei requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Il presente articolo è soggetto, se del caso, a qualsiasi modifica delle condizioni associate a tali diritti d’uso in conformità dell’.
A tal fine gli Stati membri garantiscono che detti diritti siano validi per almeno 15 anni e comprendano, qualora necessario per conformarsi al primo comma, un’adeguata proroga di tale durata, alle condizioni stabilite al presente paragrafo.
Gli Stati membri mettono a disposizione di tutte le parti interessate i criteri generali per la proroga della durata dei diritti d’uso in modo trasparente prima di concedere diritti d’uso, nell’ambito delle condizioni stabilite all’, paragrafi 3 e 6. Tali criteri generali si riferiscono:
a)
all’esigenza di garantire un uso effettivo ed efficiente dello spettro radio in questione, agli obiettivi perseguiti all’, paragrafo 2, lettere a) e b), o all’esigenza di conseguire obiettivi di interesse generale relativi alla tutela della sicurezza della vita, all’ordine pubblico, alla sicurezza pubblica o alla difesa; e
b)
all’esigenza di assicurare una concorrenza senza distorsioni.
Al più tardi due anni prima della scadenza della durata iniziale di un diritto d’uso individuale, l’autorità competente effettua una valutazione oggettiva e prospettica dei criteri generali stabiliti per la proroga della durata di detto diritto d’uso alla luce dell’, paragrafo 2, lettera c). A condizione di non aver avviato un’azione di esecuzione per inadempimento delle condizioni associate ai diritti d’uso a norma dell’, l’autorità competente concede la proroga della durata del diritto d’uso, a meno che concluda che tale proroga non sarebbe conforme ai criteri generali stabiliti al presente paragrafo, terzo comma, lettere a) o b).
Sulla base di tale valutazione, l’autorità competente notifica al titolare del diritto la possibilità di concedere la proroga della durata del diritto d’uso.
Nel caso in cui tale proroga non sia concessa, l’autorità competente applica l’ per la concessione di diritti d’uso per quella specifica banda di spettro radio.
Tutte le misure di cui al presente paragrafo devono essere proporzionate, non discriminatorie, trasparenti e motivate.
In deroga all’, le parti interessate hanno l’opportunità di commentare in merito a qualsiasi progetto di misura ai sensi del presente paragrafo, terzo e quarto comma, per un periodo di almeno tre mesi.
Il presente paragrafo non pregiudica l’applicazione degli .
Nello stabilire i contributi per i diritti d’uso, gli Stati membri tengono conto del meccanismo previsto al presente paragrafo.
3. Ove debitamente giustificato, gli Stati membri possono derogare al paragrafo 2 del presente articolo nei seguenti casi:
a)
in zone geografiche limitate in cui l’accesso alle reti ad alta velocità sia gravemente carente o assente e ciò sia necessario per garantire il raggiungimento degli obiettivi di cui all’, paragrafo 2;
b)
per specifici progetti a breve termine;
c)
per uso sperimentale;
d)
per usi dello spettro radio che possano coesistere, in conformità dell’, paragrafi 4 e 5, con servizi a banda larga senza fili; o
e)
per un uso alternativo dello spettro radio in conformità dell’, paragrafo 3.
4. Gli Stati membri possono adeguare la durata dei diritti d’uso stabiliti al presente articolo al fine di garantire la simultaneità della scadenza della durata dei diritti in una o più bande.
Storico versioni
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