Art. 46
Autorizzazione per l’uso dello spettro radio
In vigore dal 11 dic 2018
Autorizzazione per l’uso dello spettro radio
1. Gli Stati membri facilitano l’uso dello spettro radio, compreso l’uso condiviso, nel regime delle autorizzazioni generali e limitano la concessione di diritti d’uso individuali dello spettro radio alle situazioni in cui tali diritti sono necessari per massimizzare l’uso efficiente alla luce della domanda e tenendo conto dei criteri di cui al secondo comma. In tutti gli altri casi, gli Stati membri stabiliscono le condizioni associate all’uso dello spettro radio in un’autorizzazione generale.
A tal fine, gli Stati membri scelgono il regime più adatto per autorizzare l’uso dello spettro radio, tenendo conto:
a)
delle caratteristiche specifiche dello spettro radio interessato;
b)
dell’esigenza di protezione dalle interferenze dannose;
c)
dello sviluppo di condizioni affidabili di condivisione dello spettro radio, ove appropriato;
d)
della necessità di assicurare la qualità tecnica delle comunicazioni o del servizio;
e)
degli obiettivi di interesse generale stabiliti dagli Stati membri conformemente al diritto dell’Unione;
f)
della necessità di salvaguardare l’uso efficiente dello spettro radio.
Nel valutare se rilasciare autorizzazioni generali o concedere diritti d’uso individuali per lo spettro radio armonizzato, in considerazione delle misure tecniche di attuazione adottate in conformità dell’ della decisione n. 676/2002/CE, gli Stati membri si adoperano per ridurre al minimo i problemi causati dalle interferenze dannose, anche nei casi di uso condiviso dello spettro radio sulla base di una combinazione di autorizzazione generale e diritti d’uso individuali.
Se del caso, gli Stati membri valutano la possibilità di autorizzare l’uso dello spettro radio sulla base di una combinazione di autorizzazione generale e diritti d’uso individuali, tenendo conto dei probabili effetti sulla concorrenza, sull’innovazione e sull’accesso al mercato di diverse combinazioni di autorizzazioni generali e diritti d’uso individuali e dei trasferimenti graduali da una categoria all’altra.
Gli Stati membri si adoperano per minimizzare le restrizioni all’uso dello spettro radio tenendo in debita considerazione le soluzioni tecnologiche di gestione delle interferenze dannose allo scopo di imporre il regime di autorizzazione meno oneroso possibile.
2. Al momento di adottare una decisione a norma del paragrafo 1 al fine di agevolare l’uso condiviso dello spettro radio, le autorità competenti assicurano che le condizioni per l’uso condiviso dello spettro radio siano chiaramente definite. Tali condizioni sono poste al fine di agevolare l’uso efficiente dello spettro radio, la concorrenza e l’innovazione.
Storico versioni
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