Art. 4 · Pianificazione strategica e coordinamento della politica in materia di spettro radio

Art. 4

Pianificazione strategica e coordinamento della politica in materia di spettro radio

In vigore dal 11 dic 2018
Pianificazione strategica e coordinamento della politica in materia di spettro radio 1.   Gli Stati membri cooperano fra loro e con la Commissione nella pianificazione strategica, nel coordinamento e nell’armonizzazione dell’uso dello spettro radio nell’Unione in linea con le politiche dell’Unione per la realizzazione e il funzionamento del mercato interno delle comunicazioni elettroniche. A tal fine prendono in considerazione, tra l’altro, gli aspetti economici, inerenti alla sicurezza, alla salute, all’interesse pubblico, alla libertà di espressione, culturali, scientifici, sociali e tecnici delle politiche dell’Unione, come pure i vari interessi delle comunità di utenti dello spettro radio, allo scopo di ottimizzarne l’uso e di evitare interferenze dannose. 2.   Cooperando tra loro e con la Commissione, gli Stati membri promuovono il coordinamento delle politiche in materia di spettro radio nell’Unione e, ove opportuno, condizioni armonizzate per quanto concerne la disponibilità e l’uso efficiente dello spettro radio, che sono necessari per la realizzazione e il funzionamento del mercato interno delle comunicazioni elettroniche. 3.   Gli Stati membri, nell’ambito del gruppo «Politica dello spettro radio», cooperano tra di loro e con la Commissione in conformità del paragrafo 1 e, su loro richiesta, con il Parlamento europeo e il Consiglio, per sostenere la pianificazione strategica e il coordinamento delle politiche in materia di spettro radio nell’Unione: a) sviluppando le migliori prassi sulle questioni connesse allo spettro radio al fine di attuare la presente direttiva; b) agevolando il coordinamento tra gli Stati membri al fine di attuare la presente direttiva e altra legislazione dell’Unione e di contribuire allo sviluppo del mercato interno; c) coordinando i propri approcci all’assegnazione e all’autorizzazione all’uso dello spettro radio e pubblicando relazioni o pareri sulle questioni connesse allo spettro radio. Il BEREC partecipa per le questioni riguardanti settori di sua competenza in materia di regolamentazione del mercato e concorrenza connesse allo spettro radio. 4.   La Commissione, tenendo nella massima considerazione il parere del gruppo «Politica dello spettro radio», può presentare proposte legislative al Parlamento europeo e al Consiglio al fine di porre in essere programmi strategici pluriennali in materia di spettro radio, di fissare gli orientamenti politici e gli obiettivi per la pianificazione strategica e l’armonizzazione dell’uso dello spettro radio in conformità con la presente direttiva, nonché di mettere a disposizione lo spettro radio armonizzato per l’uso condiviso o per l’uso non soggetto a diritti individuali.
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