Art. 36 · Assegnazione armonizzata dello spettro radio

Art. 36

Assegnazione armonizzata dello spettro radio

In vigore dal 11 dic 2018
Assegnazione armonizzata dello spettro radio Qualora l’uso dello spettro radio sia stato armonizzato, le condizioni e le procedure di accesso concordate e le imprese a cui assegnare lo spettro radio siano state selezionate ai sensi degli accordi internazionali e delle disposizioni dell’Unione, gli Stati membri concedono il diritto d’uso dello spettro radio nell’osservanza di tali atti. A condizione che nel caso di una procedura di selezione comune siano state soddisfatte tutte le condizioni nazionali relative al diritto d’uso dello spettro radio in questione, gli Stati membri non prescrivono altre condizioni, né criteri o procedure supplementari che possano limitare, alterare o ritardare la corretta applicazione dell’assegnazione comune di tale spettro radio.
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