Art. 29
Sanzioni
In vigore dal 11 dic 2018
Sanzioni
1. Gli Stati membri adottano le disposizioni sulle sanzioni, comprese, ove necessario, le sanzioni pecuniarie e le sanzioni predeterminate o periodiche di natura non penale, applicabili alla violazione della normativa nazionale adottata in attuazione della presente direttiva o di eventuali decisioni vincolanti adottate dalla Commissione, dall’autorità nazionale di regolamentazione o da un’altra autorità competente in attuazione della presente direttiva e prendono tutte le misure necessarie per garantirne l’applicazione. Entro i limiti del diritto nazionale, le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti hanno il potere di imporre dette sanzioni. Le sanzioni previste sono appropriate, effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri prevedono sanzioni nel contesto della procedura di cui all’, paragrafo 3, solo se un’impresa o un’autorità pubblica ha fornito, deliberatamente o per negligenza grave, informazioni fuorvianti, errate o incomplete.
Nel determinare l’importo delle sanzioni pecuniarie o delle sanzioni periodiche imposte a un’impresa o a un’autorità pubblica per aver fornito, deliberatamente o per negligenza grave, informazioni fuorvianti, errate o incomplete nel contesto della procedura di cui all’, paragrafo 3, si considera tra le altre cose se la condotta dell’impresa o dell’autorità pubblica abbia avuto un impatto negativo sulla concorrenza e in particolare se, contrariamente alle informazioni originariamente fornite o a eventuali aggiornamenti delle stesse, l’impresa o l’autorità pubblica ha installato, esteso o aggiornato una rete o non ha installato una rete e non ha fornito una giustificazione oggettiva per tale modifica nei suoi piani.
Storico versioni
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