Art. 24 · Consultazione dei soggetti interessati

Art. 24

Consultazione dei soggetti interessati

In vigore dal 11 dic 2018
Consultazione dei soggetti interessati 1.   Gli Stati membri provvedono, ove opportuno, affinché le autorità competenti in coordinamento, se del caso, con le autorità nazionali di regolamentazione tengano conto del parere degli utenti finali, in particolare dei consumatori e degli utenti finali con disabilità, dei fabbricanti e delle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica nelle questioni attinenti a tutti i diritti degli utenti finali e dei consumatori, compresi un accesso e una scelta equivalenti per gli utenti finali con disabilità, in materia di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, in particolare quando hanno un impatto significativo sul mercato. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti in coordinamento, se del caso, con le autorità nazionali di regolamentazione istituiscano un meccanismo di consultazione, accessibile per gli utenti finali con disabilità, in grado di assicurare che, al momento di decidere sulle questioni attinenti ai diritti degli utenti finali e dei consumatori in materia di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, si tenga adeguatamente conto degli interessi dei consumatori nelle comunicazioni elettroniche. 2.   Le parti interessate possono mettere a punto, sotto la direzione delle autorità competenti in coordinamento, se del caso, con le autorità nazionali di regolamentazione, meccanismi che associno consumatori, gruppi di utenti e fornitori di servizi per migliorare la qualità generale delle prestazioni, fra l’altro elaborando codici di condotta e norme di funzionamento e controllandone l’applicazione. 3.   Fatte salve le disposizioni nazionali conformi al diritto dell’Unione finalizzate alla promozione degli obiettivi della politica culturale e dei media, quali ad esempio la diversità culturale e linguistica e il pluralismo dei media, le autorità competenti in coordinamento, se del caso, con le autorità nazionali di regolamentazione possono promuovere la cooperazione tra imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica e i settori interessati alla promozione di contenuti legittimi su tali reti e servizi. Tale cooperazione può includere il coordinamento delle informazioni di pubblico interesse da fornire a norma dell’, paragrafo 4.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2018:1972:oj#art-24