Art. 23 · Meccanismo di consultazione e di trasparenza

Art. 23

Meccanismo di consultazione e di trasparenza

In vigore dal 11 dic 2018
Meccanismo di consultazione e di trasparenza 1.   Fatti salvi i casi che rientrano nell’ambito di applicazione dell’ o 27 o dell’, paragrafo 10, gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti, quando intendono adottare misure in applicazione della presente direttiva o quando intendono imporre limitazioni conformemente all’, paragrafi 4 e 5, che abbiano un impatto significativo sul mercato rilevante, diano alle parti interessate la possibilità di presentare le proprie osservazioni sul progetto di misura entro un termine ragionevole tenendo conto della complessità della questione e, salvo circostanze eccezionali, in ogni caso non inferiore a 30 giorni. 2.   Ai fini dell’, le autorità competenti informano il gruppo «Politica dello spettro radio» al momento della pubblicazione di ogni progetto di misure che rientra nell’ambito della procedura di selezione competitiva o comparativa ai sensi dell’, paragrafo 2, e che riguarda l’uso dello spettro radio per cui sono state fissate le condizioni armonizzate mediante misure tecniche di attuazione adottate in conformità della decisione n. 676/2002/CE al fine di consentirne l’utilizzo per reti e servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili («reti e servizi a banda larga senza fili»). 3.   Le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti rendono pubbliche le procedure che applicano ai fini della consultazione. Gli Stati membri garantiscono la creazione di un punto informativo unico attraverso il quale si possa accedere a tutte le consultazioni in corso. 4.   I risultati della procedura di consultazione sono resi pubblicamente disponibili, salvo in caso di informazioni riservate, in conformità delle norme dell’Unione e nazionali sulla riservatezza commerciale.
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