Art. 19
Limitazione o revoca dei diritti
In vigore dal 11 dic 2018
Limitazione o revoca dei diritti
1. Fatto salvo l’, paragrafi 5 e 6, gli Stati membri non limitano, né revocano i diritti di installare strutture o i diritti d’uso dello spettro radio o delle risorse di numerazione prima della scadenza del periodo per il quale sono stati concessi, salvo in casi motivati a norma del paragrafo 2 del presente articolo e, ove applicabile, in conformità dell’allegato I e delle pertinenti disposizioni nazionali relative alla compensazione per la revoca dei diritti.
2. In linea con la necessità di garantire un uso effettivo ed efficiente dello spettro radio o l’attuazione delle misure tecniche di attuazione adottate a norma dell’ della decisione n. 676/2002/CE, gli Stati membri possono consentire la limitazione o la revoca dei diritti d’uso dello spettro radio, compresi i diritti di cui all’ della presente direttiva, sulla base di procedure previamente disposte e chiaramente definite, nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione. In tali casi, i titolari dei diritti, ove appropriato e in conformità del diritto dell’Unione e delle pertinenti disposizioni nazionali, possono ricevere un’adeguata compensazione.
3. Una modifica nell’uso dello spettro radio conseguente all’applicazione dell’, paragrafo 4 o 5, non costituisce di per sé un motivo per giustificare la revoca di un diritto d’uso dello spettro radio.
4. L’intenzione di limitare o revocare i diritti a norma dell’autorizzazione generale o i diritti d’uso individuali dello spettro radio o delle risorse di numerazione senza il consenso del titolare dei diritti è soggetta a consultazione delle parti interessate in conformità dell’.
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