Art. 12 · Autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica

Art. 12

Autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica

In vigore dal 11 dic 2018
Autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica 1.   Gli Stati membri garantiscono la libertà di fornire reti e servizi di comunicazione elettronica, fatte salve le condizioni stabilite nella presente direttiva. A tal fine, gli Stati membri non impediscono alle imprese di fornire reti o servizi di comunicazione elettronica, salvo quando ciò si renda necessario per i motivi di cui all’, paragrafo 1, TFUE. L’eventuale limitazione della libertà di fornire reti e servizi di comunicazione elettronica è debitamente motivata ed è comunicata alla Commissione. 2.   La fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero può, fatti salvi gli obblighi specifici di cui all’, paragrafo 2, o i diritti di uso di cui agli , essere assoggettata soltanto ad un’autorizzazione generale. 3.   Qualora ritenga che l’obbligo di notifica sia giustificato per le imprese soggette a un’autorizzazione generale, lo Stato membro può imporre a tali imprese solo l’obbligo di notifica all’autorità nazionale di regolamentazione o a un’altra autorità competente. Lo Stato membro non può richiedere a tali imprese di ottenere una decisione esplicita o qualunque altro atto amministrativo da parte di tale autorità o di qualsiasi altra autorità prima di esercitare i diritti che derivano dall’autorizzazione generale. Dopo la notifica, quando richiesta, l’impresa può iniziare la propria attività, se del caso nel rispetto delle disposizioni sui diritti d’uso stabilite a norma della presente direttiva. 4.   La notifica di cui al paragrafo 3 si limita alla dichiarazione, resa all’autorità nazionale di regolamentazione o ad altra autorità competente da una persona fisica o giuridica, dell’intenzione di iniziare la fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica, nonché alla presentazione delle informazioni strettamente necessarie per consentire al BEREC e a tale autorità di tenere un registro o elenco dei fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica. Tali informazioni si limitano a quanto segue: a) il nome del fornitore; b) lo status giuridico, la forma giuridica e il numero di registrazione del fornitore, qualora il fornitore sia registrato nel registro pubblico delle imprese o in un altro registro pubblico analogo nell’Unione; c) l’eventuale indirizzo geografico della sede principale del fornitore nell’Unione e delle eventuali sedi secondarie in uno Stato membro; d) l’indirizzo del sito web del fornitore, se applicabile, associato alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica; e) una persona di contatto e suoi recapiti completi; f) una breve descrizione delle reti o dei servizi che si intende fornire; g) gli Stati membri interessati; e h) la data presunta di inizio dell’attività. Gli Stati membri non impongono obblighi di notifica aggiuntivi o distinti. Al fine di ravvicinare gli obblighi di notifica, il BEREC pubblica linee guida relative al modello di notifica e mantiene una banca dati dell’Unione delle notifiche trasmesse alle autorità competenti. A tal fine le autorità competenti inoltrano senza indebito ritardo al BEREC, per via elettronica, ciascuna notifica ricevuta. Le notifiche trasmesse alle autorità competenti prima del 21 dicembre 2020 sono inoltrate al BEREC entro il 21 dicembre 2021.
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