Art. 1 · Oggetto, ambito di applicazione e finalità

Art. 1

Oggetto, ambito di applicazione e finalità

In vigore dal 11 dic 2018
Oggetto, ambito di applicazione e finalità 1.   La presente direttiva istituisce un quadro normativo armonizzato per la disciplina delle reti di comunicazione elettronica, dei servizi di comunicazione elettronica, delle risorse e dei servizi correlati e per taluni aspetti delle apparecchiature terminali. Definisce i compiti delle autorità nazionali di regolamentazione e, se del caso, di altre autorità competenti e istituisce le procedure atte a garantire l’applicazione armonizzata del quadro normativo nell’Unione. 2.   Gli scopi della presente direttiva sono: a) realizzare un mercato interno delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica che si traduca in realizzazione e diffusione di reti ad altissima capacità, concorrenza sostenibile, interoperabilità dei servizi di comunicazione elettronica, accessibilità, sicurezza delle reti e dei servizi e vantaggi per gli utenti finali; e b) garantire la fornitura in tutta l’Unione di servizi di buona qualità accessibili al pubblico e a prezzi abbordabili, attraverso una concorrenza efficace e un’effettiva possibilità di scelta, disciplinare i casi in cui le esigenze degli utenti finali, compresi quelli con disabilità per consentire loro di accedere ai servizi su un piano di parità con gli altri, non sono adeguatamente soddisfatte mediante il mercato e stabilire i necessari diritti degli utenti finali. 3.   La presente direttiva si applica fatti salvi: a) gli obblighi imposti dal diritto dell’Unione o dalle disposizioni nazionali conformi al diritto dell’Unione in relazione ai servizi forniti mediante reti e servizi di comunicazione elettronica; b) le misure adottate a livello di Unione o nazionale, in conformità del diritto dell’Unione, per perseguire obiettivi di interesse generale relativi, in particolare, alla protezione dei dati personali e della vita privata, alle regolamentazioni dei contenuti e alla politica audiovisiva; c) le misure adottate dagli Stati membri per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa; d) i regolamenti (UE) n. 531/2012 e (UE) 2015/2120 e la direttiva 2014/53/UE. 4.   La Commissione, l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche («BEREC») e le autorità interessate garantiscono la conformità del trattamento dei dati alle norme dell’Unione in materia di protezione dei dati.
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