Art. 1
In vigore dal 6 nov 2018
La direttiva 2006/112/CE è così modificata:
1)
all'articolo 98, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Le aliquote ridotte non si applicano ai servizi forniti per via elettronica, a eccezione di quelli che rientrano nell'allegato III, punto 6).»;
2)
all'articolo 99 è aggiunto il seguente paragrafo:
«3. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e in aggiunta alle aliquote di cui all'articolo 98, paragrafo 1, gli Stati membri che al 1o gennaio 2017 applicavano, in conformità del diritto dell'Unione, aliquote ridotte inferiori al minimo prescritto nel presente articolo o accordavano esenzioni con diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente alla fornitura di taluni beni di cui all'allegato III, punto 6), possono altresì applicare il medesimo trattamento ai fini dell'IVA qualora tali beni siano forniti per via elettronica, conformemente all'allegato III, punto 6).»;
3)
nell'allegato III, il punto 6) è sostituito dal seguente:
«6)
fornitura di libri, giornali e periodici, inclusi quelli in locazione nelle biblioteche forniti su supporti fisici o per via elettronica o in entrambi i formati (compresi gli opuscoli, i volantini e gli stampati analoghi, gli album, gli album da disegno o da colorare per bambini, la musica stampata o manoscritta, le mappe e le carte idrografiche o altri tipi di carte), escluse le pubblicazioni interamente o essenzialmente destinate alla pubblicità ed escluse le pubblicazioni consistenti interamente o essenzialmente in contenuto video o audio musicale;».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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