Art. 1
In vigore dal 19 ott 2018
La direttiva 2009/119/CE è così modificata:
1)
all', la lettera i) è sostituita dalla seguente:
«i)
«scorte petrolifere», scorte di prodotti energetici di cui all'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008;»;
2)
all', il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Tuttavia, in deroga al paragrafo 2, le medie giornaliere delle importazioni nette e del consumo interno di cui al citato paragrafo sono determinate, per quanto riguarda il periodo compreso tra il 1o gennaio e il 30 giugno di ciascun anno civile, sulla base dei quantitativi importati o consumati nel corso del penultimo anno civile precedente l'anno civile in questione.»;
3)
all'articolo 6, paragrafo 1, la seconda frase è sostituita dalla seguente:
«L'inventario contiene, in particolare, le informazioni necessarie per individuare il deposito, la raffineria o l'impianto di stoccaggio in cui si trovano le scorte in questione, nonché i quantitativi, il proprietario e la natura delle stesse, con riferimento alle categorie di cui all'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008.»;
4)
all'articolo 9, paragrafo 2, la prima frase è sostituita dalla seguente:
«2. Le scorte specifiche possono essere costituite soltanto da una o più categorie di prodotti di seguito elencate, definite nell'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008:»;
5)
all'articolo 9, paragrafo 3, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Gli equivalenti in petrolio greggio di cui al primo e secondo comma sono calcolati moltiplicando per il fattore 1,2 la somma delle «consegne interne lorde osservate» aggregate, definite nell'allegato C, punto 3.2.2.11, del regolamento (CE) n. 1099/2008 per i prodotti compresi nelle categorie utilizzate o interessate. Nel calcolo non si tiene conto dei bunkeraggi marittimi internazionali.»;
6)
all'allegato II, il secondo capoverso è sostituito dal seguente:
«Il consumo interno è stabilito sommando le «consegne interne lorde osservate» aggregate, definite nell'allegato C, punto 3.2.2.11, del regolamento (CE) n. 1099/2008, soltanto dei prodotti seguenti: benzina per motori, benzina avio, jet fuel del tipo benzina (jet fuel del tipo nafta o JP4), jet fuel del tipo cherosene, altro cherosene, gasolio (olio combustibile distillato), olio combustibile (a basso e ad alto tenore di zolfo), quali definiti nell'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008.»;
7)
all'allegato III, sesto capoverso, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
includere tutte le altre scorte di prodotti petroliferi identificati nell'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008 e stabilirne l'equivalente in petrolio greggio moltiplicando i quantitativi per il fattore 1,065; o».
8)
il testo dell'allegato I è sostituito dal testo figurante nell'allegato della presente direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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