Art. 4 · Valutazione ex ante di nuovi provvedimenti e monitoraggio

Art. 4

Valutazione ex ante di nuovi provvedimenti e monitoraggio

In vigore dal 28 giu 2018
Valutazione ex ante di nuovi provvedimenti e monitoraggio 1.   Gli Stati membri procedono a una valutazione della proporzionalità conformemente alle norme stabilite nella presente direttiva prima di introdurre nuove disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitano l’accesso a professioni regolamentate o il loro esercizio, o prima di modificare quelle esistenti. 2.   La portata della valutazione di cui al paragrafo 1 è proporzionata alla natura, al contenuto e all’impatto della disposizione. 3.   Le disposizioni di cui al paragrafo 1 sono accompagnate da una spiegazione sufficientemente dettagliata per consentire di valutare il rispetto del principio di proporzionalità. 4.   I motivi per considerare che una disposizione di cui al paragrafo 1 è giustificata e proporzionata sono suffragati da elementi qualitativi e, ove possibile e pertinente, quantitativi. 5.   Gli Stati membri provvedono affinché la valutazione di cui al paragrafo 1 sia condotta in modo obiettivo e indipendente. 6.   Gli Stati membri verificano la conformità delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, nuove o modificate, che limitano l’accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio dopo l’adozione, con il principio di proporzionalità, tenendo in debito conto eventuali sviluppi sopravvenuti successivamente all’adozione delle disposizioni in questione.
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