Art. 1
Modifiche
In vigore dal 30 mag 2018
Modifiche
La direttiva 1999/31/CE è così modificata:
1)
all’, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Per sostenere la transizione dell’Unione verso un’economia circolare e adempiere i requisiti della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), in particolare degli , lo scopo della presente direttiva è di garantire una progressiva riduzione del collocamento in discarca dei rifiuti, in particolare quelli idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, e prevedere, mediante rigidi requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure e orientamenti volti a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull’ambiente, in particolare l’inquinamento delle acque superficiali, delle acque di falda, del suolo e dell’aria, e sull’ambiente globale, compreso l’effetto serra, nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l’intero ciclo di vita della discarica.
(*1) Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).»;"
2)
l’ è così modificato:
a)
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
si applicano le definizioni di «rifiuto», «rifiuto pericoloso», «rifiuto non pericoloso», «rifiuti urbani», «produttore di rifiuti», «detentore di rifiuti», «gestione dei rifiuti», «raccolta differenziata», «recupero», «preparazione per il riutilizzo», «riciclaggio» e «smaltimento», di cui all’ della direttiva 2008/98/CE.»;
b)
le lettere b), c), d) e n) sono soppresse;
c)
alla lettera r), è aggiunto il comma seguente:
«Nelle regioni ultraperiferiche ai sensi dell’articolo 349 del trattato, gli Stati membri possono decidere di applicare la definizione seguente:
«insediamento isolato»:
—
un insediamento di non più di 2 000 abitanti per insediamento e con una densità non superiore a cinque abitanti per chilometro quadrato, o con un numero di abitanti compreso tra 2 000 e 5 000 per insediamento e con una densità non superiore a cinque abitanti per chilometro quadrato e la cui produzione di rifiuti non superi le 3 000 tonnellate all’anno; e
—
un insediamento distante almeno 100 km dal più vicino centro urbano che conti almeno 250 abitanti per chilometro quadrato, e privo di accesso stradale.»;
3)
l’ è così modificato:
a)
al paragrafo 2, l’ultimo trattino è soppresso;
b)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. La gestione dei rifiuti provenienti dalle industrie estrattive sulla terraferma, vale a dire i rifiuti derivanti dalle attività di prospezione, estrazione, compresa la fase di sviluppo preproduzione, trattamento e stoccaggio di minerali, e dallo sfruttamento delle cave è esclusa dall’ambito di applicazione della presente direttiva laddove rientri nell’ambito di applicazione di altri atti legislativi dell’Unione.»;
4)
l’articolo 5 è così modificato:
a)
al paragrafo 2, è soppresso il comma seguente:
«Due anni prima della data di cui alla lettera c) il Consiglio riesamina l’obiettivo di cui sopra in base a una relazione della Commissione sull’esperienza pratica acquisita dagli Stati membri nel conseguimento degli obiettivi di cui alle lettere a) e b), corredata, se del caso, di una proposta intesa a confermare o a modificare tale obiettivo, al fine di assicurare un livello elevato di tutela ambientale.»;
b)
al paragrafo 3, è aggiunta la lettera seguente:
«f)
rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e destinati alla preparazione al riutilizzo e al riciclaggio a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE e dell’articolo 22 di tale direttiva, a eccezione degli scarti derivanti da successive operazioni di trattamento dei rifiuti da raccolta differenziata per i quali il collocamento in discarica produca il miglior risultato ambientale conformemente all’ di detta direttiva.»;
c)
è inserito il paragrafo seguente:
«3 bis. Gli Stati membri si adoperano per garantire che, entro il 2030, tutti i rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, in particolare i rifiuti urbani, non siano ammessi in discarica, a eccezione dei rifiuti per i quali il collocamento in discarica produca il miglior risultato ambientale conformemente all’ della direttiva 2008/98/CE.
Gli Stati membri includono informazioni sulle misure adottate a norma del presente paragrafo nei loro piani di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 28 della direttiva 2008/98/CE o in altri documenti strategici che coprano l’intero territorio dello Stato membro interessato.»;
d)
sono aggiunti i paragrafi seguenti:
«5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che entro il 2035 la quantità di rifiuti urbani collocati in discarica sia ridotta al 10 %, o a una percentuale inferiore, del totale dei rifiuti urbani prodotti (per peso).
6. Uno Stato membro può rinviare i termini per il conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 5 fino a un massimo di cinque anni, a condizione che detto Stato membro:
a)
abbia collocato in discarica oltre il 60 % dei propri rifiuti urbani generati nel 2013, come comunicato nell’ambito del questionario comune dell’OCSE e di Eurostat; e
b)
almeno 24 mesi prima del termine fissato nel paragrafo 5 del presente articolo, comunichi alla Commissione l’intenzione di rinviare il termine e presenti un piano di attuazione in conformità con l’allegato IV della presente direttiva. Tale piano può essere combinato con un piano di attuazione presentato a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2008/98/CE.
7. Entro tre mesi dal ricevimento del piano di attuazione presentato a norma del paragrafo 6, lettera b), la Commissione può chiedere a uno Stato membro di rivedere tale piano se essa ritiene che il piano non rispetti le prescrizioni di cui all’allegato IV. Lo Stato membro interessato presenta un piano rivisto entro tre mesi dal ricevimento della richiesta della Commissione.
8. Se il termine è rinviato conformemente al paragrafo 6, lo Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che entro il 2035 la quantità di rifiuti urbani collocati in discarica sia ridotta al 25 %, o a una percentuale inferiore, del totale dei rifiuti urbani generati (per peso).
9. Entro il 31 dicembre 2024, la Commissione riesamina l’obiettivo di cui al paragrafo 5 al fine di mantenerlo o, qualora opportuno, ridurlo, di prendere in considerazione obiettivi quantitativi pro capite in materia di collocamento in discarica e di introdurre restrizioni al collocamento in discarica dei rifiuti non pericolosi diversi da quelli urbani. A tal fine, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata, se del caso, di una proposta legislativa.»;
5)
sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 5 bis
Regole per calcolare il conseguimento degli obiettivi
1. Per calcolare se gli obiettivi di cui all’articolo 5, paragrafi 5 e 6, siano stati conseguiti:
a)
il peso dei rifiuti urbani prodotti e inviati in discarica è calcolato in un determinato anno civile;
b)
il peso dei rifiuti derivanti dalle operazioni di trattamento preliminari al riciclaggio o del recupero di altro tipo dei rifiuti urbani, come la cernita o il trattamento meccanico biologico, che sono successivamente collocati in discarica, è incluso nel peso dei rifiuti urbani comunicati come collocati in discarica;
c)
il peso dei rifiuti urbani sottoposti alle operazioni di smaltimento mediante incenerimento e il peso dei rifiuti prodotti in operazioni di stabilizzazione della frazione biodegradabile dei rifiuti urbani, destinati a essere successivamente collocati in discarica, sono comunicati come collocati in discarica;
d)
il peso dei rifiuti prodotti nel corso di operazioni di riciclaggio o recupero di altro tipo di rifiuti urbani, che sono successivamente collocati in discarica, non è incluso nel peso dei rifiuti urbani comunicati come collocati in discarica.
2. Gli Stati membri stabiliscono un efficace sistema di controllo della qualità e di tracciabilità dei rifiuti urbani, al fine di assicurare che le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano soddisfatte. A tal fine possono utilizzare il sistema istituito conformemente all’articolo 11 bis, paragrafo 3, della direttiva 2008/98/CE.
3. Qualora, in conformità del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2), i rifiuti urbani siano spediti in un altro Stato membro o esportati al di fuori dell’Unione ai fini del collocamento in discarica, tali rifiuti sono contabilizzati ai fini del calcolo della quantità di rifiuti collocati in discarica, a norma del paragrafo 1, dallo Stato membro in cui sono stati raccolti.
4. Al fine di assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, la Commissione adotta, entro il 31 marzo 2019, atti di esecuzione che stabiliscono le regole per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 17, paragrafo 2.
Articolo 5 ter
Segnalazione preventiva
1. La Commissione, in cooperazione con l’Agenzia europea dell’ambiente, redige una relazione sui progressi compiuti nel senso del conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 5, paragrafi 5 e 6, al più tardi tre anni prima della scadenza di ciascun termine ivi specificato.
2. Le relazioni di cui al paragrafo 1 includono gli elementi seguenti:
a)
una stima del conseguimento degli obiettivi da parte di ciascuno Stato membro;
b)
un elenco degli Stati membri che rischiano di non conseguire tali obiettivi entro i termini rispettivamente stabiliti, accompagnato da opportune raccomandazioni per ciascuno Stato membro interessato;
c)
esempi di migliori prassi applicate in tutta l’Unione, che potrebbero fornire linee guida per progredire verso il conseguimento degli obiettivi.
Articolo 5 quater
Scambio di informazioni e migliori prassi
La Commissione organizza regolarmente uno scambio di informazioni e delle migliori prassi tra gli Stati membri, comprese, se del caso, le autorità regionali e locali, sull’attuazione pratica delle disposizioni della presente direttiva.
(*2) Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1).»;"
6)
all’articolo 6, lettera a), è aggiunta la frase seguente:
«Gli Stati membri provvedono affinché le misure adottate a norma del presente punto non pregiudichino il conseguimento degli obiettivi fissati dalla direttiva 2008/98/CE, in particolare per quanto riguarda la gerarchia dei rifiuti e l’aumento della preparazione per il riutilizzo e del riciclaggio come stabilito all’articolo 11 di tale direttiva.»;
7)
all’articolo 11, paragrafo 2, il secondo comma è soppresso;
8)
l’articolo 15 è sostituito dal seguente:
«Articolo 15
Comunicazione
1. Per ogni anno civile, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi all’attuazione dell’articolo 5, paragrafi 2 e 5, e 6.
I dati sono comunicati per via elettronica entro 18 mesi dalla fine dell’anno di riferimento per cui sono raccolti. I dati sono comunicati secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 5 del presente articolo.
Il primo periodo di comunicazione concernente l’attuazione dell’articolo 5, paragrafi 5 e 6, inizia il primo anno civile completo successivo all’adozione dell’atto di esecuzione che stabilisce il formato per la comunicazione, conformemente al paragrafo 5 del presente articolo, e include i dati relativi a tale periodo di comunicazione.
2. Gli Stati membri comunicano i dati relativi all’attuazione dell’articolo 5, paragrafo 2, fino al 1o gennaio 2025.
3. I dati comunicati dagli Stati membri in conformità del presente articolo sono accompagnati da una relazione di controllo della qualità.
4. La Commissione riesamina i dati comunicati in conformità del presente articolo e pubblica una relazione sull’esito di tale riesame. La relazione valuta l’organizzazione della raccolta dei dati, le fonti di dati e la metodologia utilizzata negli Stati membri nonché la completezza, l’affidabilità, la tempestività e la coerenza dei dati. La valutazione può includere raccomandazioni specifiche di miglioramento. La relazione è elaborata dopo la prima comunicazione dei dati da parte degli Stati membri e successivamente ogni quattro anni.
5. Entro il 31 marzo 2019, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato per la comunicazione dei dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 17, paragrafo 2.»;
9)
sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 15 bis
Strumenti per promuovere il passaggio verso un’economia più circolare
Per contribuire al conseguimento degli obiettivi stabiliti dalla presente direttiva, gli Stati membri ricorrono a strumenti economici e altre misure per incentivare l’applicazione della gerarchia dei rifiuti. Tali strumenti e misure possono includere quelli indicati all’allegato IV bis della direttiva 2008/98/CE o altri strumenti e misure adeguati.
Articolo 15 ter
Determinazione del coefficiente di permeabilità delle discariche
La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire il metodo da utilizzare per determinare, in loco e per tutta l’estensione dell’area, il coefficiente di permeabilità delle discariche. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 17, paragrafo 2.
Articolo 15 quater
Norma dell’Unione per il campionamento dei rifiuti
La Commissione adotta atti di esecuzione per sviluppare un criterio per il campionamento dei rifiuti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 17, paragrafo 2. Finché tali atti di esecuzione non saranno stati adottati, gli Stati membri applicano i criteri e le procedure nazionali.»;
10)
l’articolo 16 è sostituito dal seguente:
«Articolo 16
Riesame degli allegati
La Commissione riesamina gli allegati e, ove necessario, presenta adeguate proposte legislative.»;
11)
l’articolo 17 è sostituito dal seguente:
«Articolo 17
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 39 della direttiva 2008/98/CE. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3).
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.
(*3) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»;"
12)
nell’allegato I, il punto 3.5 è soppresso;
13)
nell’allegato II, il punto 5 è soppresso;
14)
nell’allegato III, punto 2, il primo comma è soppresso;
15)
l’allegato IV è aggiunto conformemente all’allegato della presente direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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