Art. 3
Modifica della direttiva 2012/19/UE
In vigore dal 30 mag 2018
Modifica della direttiva 2012/19/UE
La direttiva 2012/19/UE è così modificata:
1)
l’articolo 16 è così modificato:
a)
il paragrafo 5 è soppresso;
b)
sono aggiunti i paragrafi seguenti:
«6. Per ogni anno civile, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi all’attuazione del paragrafo 4.
I dati sono comunicati per via elettronica entro 18 mesi dalla fine dell’anno di riferimento per cui sono raccolti e sono trasmessi secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 9.
Il primo periodo di comunicazione inizia il primo anno civile completo successivo all’adozione dell’atto di esecuzione che stabilisce il formato per la comunicazione, conformemente al paragrafo 9, e include i dati relativi a tale periodo di comunicazione.
7. I dati comunicati dagli Stati membri in conformità del paragrafo 6 sono accompagnati da una relazione di controllo della qualità.
8. La Commissione riesamina i dati comunicati in conformità del paragrafo 6 e pubblica una relazione sull’esito di tale esame. La relazione valuta l’organizzazione della raccolta dei dati, le fonti di dati e la metodologia utilizzata negli Stati membri, nonché la completezza, l’affidabilità, la tempestività e la coerenza dei dati. La valutazione può includere raccomandazioni specifiche di miglioramento. La relazione è elaborata dopo la prima comunicazione dei dati da parte degli Stati membri e successivamente ogni quattro anni.
9. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato per la comunicazione dei dati di cui al paragrafo 6 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 21, paragrafo 2.»;
2)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 16 bis
Incentivi all’applicazione della gerarchia dei rifiuti
Per contribuire al conseguimento degli obiettivi stabiliti nella presente direttiva gli Stati membri possono utilizzare strumenti economici e altre misure per incentivare l’applicazione della gerarchia dei rifiuti, come quelli di cui all’allegato IV bis della direttiva 2008/98/CE o altri strumenti e misure appropriati.»;
3)
all’articolo 19, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 20 della presente direttiva, riguardo alle modifiche necessarie ad adeguare al progresso scientifico e tecnico gli allegati IV, VII, VIII e IX della presente direttiva. La Commissione adotta un atto delegato distinto per ciascun allegato da modificare. Nel modificare l’allegato VII della presente direttiva, sono tenute in considerazione le esenzioni concesse ai sensi della direttiva n. 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*5).
(*5) Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 88).»."
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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