Art. 3 · Recepimento

Art. 3

Recepimento

In vigore dal 30 mag 2018
Recepimento 1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 10 marzo 2020. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì un’indicazione da cui risulta che i riferimenti a disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti che recepiscono la direttiva 2010/31/UE o la direttiva 2012/27/UE sono intesi come riferimenti a dette direttive modificate dalla presente direttiva. Le modalità del riferimento e la formulazione dell’indicazione sono stabilite dagli Stati membri. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
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